Risoluzione Agenzia Entrate n. 8/E del 23.02.2026

Estensione del periodo agevolabile per i soggetti che applicano il regime speciale per lavoratori impatriati e gli incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero – Articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 e articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122


RISOLUZIONE N. 8/E

Divisione Contribuenti

______________

Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori

Autonomi ed Enti non Commerciali

Roma, 23 febbraio 2026

OGGETTO: Estensione del periodo agevolabile per i soggetti che applicano il

regime speciale per lavoratori impatriati e gli incentivi per il rientro

in Italia di ricercatori residenti all’estero – Articolo 16 del decreto

legislativo 14 settembre 2015, n. 147 e articolo 44 del decreto legge

31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122

Sono pervenuti alla scrivente alcuni quesiti in ordine all’applicazione delle

agevolazioni fiscali per i contribuenti che trasferiscono la residenza fiscale in

Italia, previste, rispettivamente, dall’articolo 16 del decreto legislativo 14

settembre 2015, n. 147 (“regime speciale per lavoratori impatriati”), e

dall’articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (“incentivi per il rientro in Italia

di ricercatori residenti all’estero), a seguito delle modifiche introdotte dall’

articolo 5 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. Decreto Crescita),

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

Il predetto decreto ha ridefinito i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti ai

fini dell’applicazione dei regimi agevolativi in commento e ha previsto la

possibilità, al ricorrere di determinate condizioni, di poterne fruire per ulteriori

periodi d’imposta.

Chiarimenti in ordine all’applicazione delle disposizioni sopra richiamate

sono stati forniti, tra l’altro, con le circolari n. 17/E del 23 maggio 2017, n. 33/E

del 28 dicembre 2020 e n. 17/E del 25 maggio 2022 nonché con numerose risposte

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a istanze d’interpello pubblicate, consultabili nell’apposita sezione presente sul

sito dell’Agenzia delle entrate.

Ciò premesso, con riferimento al regime speciale per lavoratori impatriati

(di seguito, anche “regime speciale”), il citato articolo 5 del Decreto Crescita ha

previsto, per i soggetti che si sono trasferiti in Italia dopo il 2 luglio 2019 e

acquisito, dunque, la residenza fiscale in Italia a partire dal periodo di imposta

2020, tra l’altro, l’incremento dal 50 al 70 per cento della percentuale dei redditi

di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia che non concorrono

alla formazione del reddito complessivo (cfr. articolo 5, comma 1, lettera a) del

Decreto Crescita) e la possibilità di estendere, per un ulteriore quinquennio, il

periodo agevolabile in talune ipotesi espressamente previste dalla legge (cfr.

articolo 5, comma 1, lettera c) del Decreto Crescita).

La norma, in particolare, prevede, tra l’altro, che il regime in questione si

applica per ulteriori cinque periodi di imposta ai lavoratori:

– con almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo;

– che diventino proprietari di almeno un’unità immobiliare di tipo

residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi

precedenti al trasferimento; lunità immobiliare può essere acquistata direttamente

dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in

comproprietà.

Con il successivo decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto

Fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il

legislatore (cfr. articolo 13-ter, comma 1), nell’intento di superare la disparità di

trattamento tra i soggetti che hanno trasferito la residenza fiscale nel territorio dello

Stato a decorrere dal 3 luglio 2019 (ovvero dal periodo di imposta 2020) e i soggetti

rientrati a decorrere dal 30 aprile 2019, ha esteso anche nei confronti di questi

ultimi le maggiori agevolazioni già disposte dal Decreto Crescita nei confronti dei

lavoratori che hanno trasferito in Italia la residenza fiscale dal 2020 istituendo, a

tal fine, nello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze un

fondo, denominato Fondo Controesodo.

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Il citato articolo 13-ter, comma 2 del Decreto Fiscale prevede, infatti, che,

per i soggetti che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia dal 30 aprile 2019

al 2 luglio 2019, e risultano beneficiari del regime speciale, l’aumento

dell’abbattimento della base imponibile dal 50 al 70 per cento è subordinato alla

emanazione di un decreto del Ministero delleconomia e delle finanze (di seguito,

decreto ministeriale”).

Con la citata circolare, n. 33/E del 2020 (cfr. paragrafo 2.1) è stato, al

riguardo, precisato che nelle more della predetta emanazione, i soggetti in

questione avrebbero potuto, in presenza di tutti i requisiti previsti dalla norma,

avvalersi dellagevolazione in parola esclusivamente nella misura del 50 per cento.

Il citato decreto ministeriale non è stato mai emanato e il comma 2

dell’articolo 13ter del Decreto Fiscale è stato poi abrogato dall’articolo 45 del

decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29

aprile 2024, n. 56.

Ciò posto, è stato chiesto se, per i soggetti che hanno trasferito la residenza

fiscale in Italia dal 30 aprile 2019 al 2 luglio 2019, anche la possibilità di

beneficiare dell’allungamento del regime speciale per ulteriori cinque periodi

d’imposta, sia subordinata all’emanazione del citato decreto ministeriale per tener

conto delle risorse del Fondo Controesodo.

Al riguardo, si osserva che le disposizioni che hanno introdotto la possibilità

di fruire del regime speciale per ulteriori cinque periodi d’imposta fanno generico

riferimento «ai soggetti che a decorrere dal 30 aprile 2019 trasferiscono la

residenza in Italia ai sensi dell’articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi,

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e

risultano beneficiari del regime previsto dall’articolo 16 del decreto legislativo 14

settembre 2015, n. 147», senza prevedere ulteriori condizioni.

Pertanto, sulla base del quadro normativo sopra rappresentato, i soggetti che

dal 30 aprile 2019 al 2 luglio 2019 hanno trasferito la residenza in Italia possono,

nel rispetto di tutti i requisiti previsti dalla norma, beneficiare del regime speciale

per lavoratori impatriati previsto dall’Articolo 16 per ulteriori cinque periodi

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d’imposta, al pari dei lavoratori che si sono trasferiti in Italia a partire dal periodo

d’imposta 2020, indipendentemente dalla mancata emanazione del decreto

ministeriale (e dalla conseguente mancata attivazione del Fondo Controesodo).

Resta fermo che il predetto ulteriore quinquennio va computato a partire dal

periodo d’imposta successivo a quello di completamento del primo quinquennio

agevolabile, che decorre dal periodo d’imposta di trasferimento della residenza

fiscale in Italia, ai sensi del citato articolo 2, comma 2 del TUIR.

Con riferimento agli incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti

all’estero, si fa presente che l’articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n.

78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (di seguito,

Articolo 44), prevede, al ricorrere di determinate condizioni, la detassazione del

novanta per cento degli emolumenti percepiti da docenti e ricercatori.

Ai sensi del comma 3 dell’Articolo 44, l’agevolazione si applica «nel

periodo dimposta in cui il docente o ricercatore diviene fiscalmente residente nel

territorio dello Stato e nei cinque periodi d’imposta successivi [n.d.r. per coloro

che si sono trasferiti in Italia prima del periodo d’imposta 2020 «e nei tre periodi

dimposta successivi], sempre che permanga la residenza fiscale in Italia».

Il citato articolo 5, del Decreto Crescita, tra le altre modifiche, ha inserito

nell’Articolo 44 il comma 3-ter che prevede un periodo più lungo di applicazione

degli incentivi, al ricorrere di determinate condizioni previste dalla norma, per i

docenti e ricercatori che hanno trasferito la residenza fiscale a partire dal periodo

d’imposta 2020.

In particolare, viene riconosciuto un periodo agevolato della durata di:

– otto periodi d’imposta, ai docenti e ricercatori con un figlio minorenne o

a carico, anche in affido preadottivo o che diventano proprietari di almeno ununità

immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia

della residenza o nei dodici mesi precedenti al trasferimento;

– undici periodi d’imposta, ai docenti e ricercatori con almeno due figli

minorenni o a carico, anche in affido preadottivo;

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– tredici periodi d’imposta, ai docenti e ricercatori con almeno tre figli

minorenni o a carico, anche in affido preadottivo.

In sostanza, il comma 3-ter dell’Articolo 44 prevede una diversa estensione

temporale degli incentivi al verificarsi dei requisiti previsti dalla norma, in

funzione del possesso di un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia o del

numero dei figli.

Mentre con riferimento al primo requisito la norma indica anche l’arco

temporale in cui tale evento deve verificarsi («successivamente al trasferimento in

Italia della residenza […] o nei dodici mesi precedenti»), nulla dispone, invece,

con rifermento alla presenza di figli minorenni a carico.

Considerato il tenore letterale della norma e l’assenza di specifiche

statuizioni, si ritiene che sia possibile fruire di un progressivo allungamento del

periodo agevolabile anche qualora al rientro in Italia il contribuente non abbia figli

minori e tale evento si verifichi nel corso del periodo agevolabile.

In altri termini, se un contribuente che, al rientro in Italia, non ha figli

minorenni e fruisce degli incentivi per un periodo di sei periodi d’imposta, potrà

estendere il periodo agevolabile fino, rispettivamente, a otto, undici o tredici

periodi d’imposta se, prima dei predetti sei periodi d’imposta, abbia un figlio, due

o tre figli.

Analogamente, il contribuente che rientra in Italia con un figlio (o che entro

i primi sei periodi d’imposta abbia un figlio) e entro il termine di otto periodi

d’imposta ha un secondo figlio, potrà allungare il periodo agevolabile fino a undici

periodi d’imposta. Inoltre, se lo stesso contribuente, entro il termine degli undici

periodi d’imposta, ha un terzo figlio potrà applicare gli incentivi complessivamente

per tredici periodi d’imposta.

IL DIRETTORE CENTRALE ad interim

Firmato digitalmente

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