Estensione del periodo agevolabile per i soggetti che applicano il regime speciale per lavoratori impatriati e gli incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero – Articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 e articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
RISOLUZIONE N. 8/E
Divisione Contribuenti
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Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori
Autonomi ed Enti non Commerciali
Roma, 23 febbraio 2026
OGGETTO: Estensione del periodo agevolabile per i soggetti che applicano il
regime speciale per lavoratori impatriati e gli incentivi per il rientro
in Italia di ricercatori residenti all’estero – Articolo 16 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 147 e articolo 44 del decreto legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
Sono pervenuti alla scrivente alcuni quesiti in ordine all’applicazione delle
agevolazioni fiscali per i contribuenti che trasferiscono la residenza fiscale in
Italia, previste, rispettivamente, dall’articolo 16 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 147 (“regime speciale per lavoratori impatriati”), e
dall’articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (“incentivi per il rientro in Italia
di ricercatori residenti all’estero”), a seguito delle modifiche introdotte dall’
articolo 5 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. Decreto Crescita),
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
Il predetto decreto ha ridefinito i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti ai
fini dell’applicazione dei regimi agevolativi in commento e ha previsto la
possibilità, al ricorrere di determinate condizioni, di poterne fruire per ulteriori
periodi d’imposta.
Chiarimenti in ordine all’applicazione delle disposizioni sopra richiamate
sono stati forniti, tra l’altro, con le circolari n. 17/E del 23 maggio 2017, n. 33/E
del 28 dicembre 2020 e n. 17/E del 25 maggio 2022 nonché con numerose risposte
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a istanze d’interpello pubblicate, consultabili nell’apposita sezione presente sul
sito dell’Agenzia delle entrate.
Ciò premesso, con riferimento al regime speciale per lavoratori impatriati
(di seguito, anche “regime speciale”), il citato articolo 5 del Decreto Crescita ha
previsto, per i soggetti che si sono trasferiti in Italia dopo il 2 luglio 2019 e
acquisito, dunque, la residenza fiscale in Italia a partire dal periodo di imposta
2020, tra l’altro, l’incremento dal 50 al 70 per cento della percentuale dei redditi
di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia che non concorrono
alla formazione del reddito complessivo (cfr. articolo 5, comma 1, lettera a) del
Decreto Crescita) e la possibilità di estendere, per un ulteriore quinquennio, il
periodo agevolabile in talune ipotesi espressamente previste dalla legge (cfr.
articolo 5, comma 1, lettera c) del Decreto Crescita).
La norma, in particolare, prevede, tra l’altro, che il regime in questione si
applica per ulteriori cinque periodi di imposta ai lavoratori:
– con almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo;
– che diventino proprietari di almeno un’unità immobiliare di tipo
residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi
precedenti al trasferimento; l’unità immobiliare può essere acquistata direttamente
dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in
comproprietà.
Con il successivo decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto
Fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il
legislatore (cfr. articolo 13-ter, comma 1), nell’intento di superare la disparità di
trattamento tra i soggetti che hanno trasferito la residenza fiscale nel territorio dello
Stato a decorrere dal 3 luglio 2019 (ovvero dal periodo di imposta 2020) e i soggetti
rientrati a decorrere dal 30 aprile 2019, ha esteso anche nei confronti di questi
ultimi le maggiori agevolazioni già disposte dal Decreto Crescita nei confronti dei
lavoratori che hanno trasferito in Italia la residenza fiscale dal 2020 istituendo, a
tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un
fondo, denominato “Fondo Controesodo”.
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Il citato articolo 13-ter, comma 2 del Decreto Fiscale prevede, infatti, che,
per i soggetti che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia dal 30 aprile 2019
al 2 luglio 2019, e risultano beneficiari del regime speciale, l’aumento
dell’abbattimento della base imponibile dal 50 al 70 per cento è subordinato alla
emanazione di un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze (di seguito,
“decreto ministeriale”).
Con la citata circolare, n. 33/E del 2020 (cfr. paragrafo 2.1) è stato, al
riguardo, precisato che nelle more della predetta emanazione, i soggetti in
questione avrebbero potuto, in presenza di tutti i requisiti previsti dalla norma,
avvalersi dell’agevolazione in parola esclusivamente nella misura del 50 per cento.
Il citato decreto ministeriale non è stato mai emanato e il comma 2
dell’articolo 13–ter del Decreto Fiscale è stato poi abrogato dall’articolo 45 del
decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
aprile 2024, n. 56.
Ciò posto, è stato chiesto se, per i soggetti che hanno trasferito la residenza
fiscale in Italia dal 30 aprile 2019 al 2 luglio 2019, anche la possibilità di
beneficiare dell’allungamento del regime speciale per ulteriori cinque periodi
d’imposta, sia subordinata all’emanazione del citato decreto ministeriale per tener
conto delle risorse del Fondo Controesodo.
Al riguardo, si osserva che le disposizioni che hanno introdotto la possibilità
di fruire del regime speciale per ulteriori cinque periodi d’imposta fanno generico
riferimento «ai soggetti che a decorrere dal 30 aprile 2019 trasferiscono la
residenza in Italia ai sensi dell’articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
risultano beneficiari del regime previsto dall’articolo 16 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 147», senza prevedere ulteriori condizioni.
Pertanto, sulla base del quadro normativo sopra rappresentato, i soggetti che
dal 30 aprile 2019 al 2 luglio 2019 hanno trasferito la residenza in Italia possono,
nel rispetto di tutti i requisiti previsti dalla norma, beneficiare del regime speciale
per lavoratori impatriati previsto dall’Articolo 16 per ulteriori cinque periodi
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d’imposta, al pari dei lavoratori che si sono trasferiti in Italia a partire dal periodo
d’imposta 2020, indipendentemente dalla mancata emanazione del decreto
ministeriale (e dalla conseguente mancata attivazione del Fondo Controesodo).
Resta fermo che il predetto ulteriore quinquennio va computato a partire dal
periodo d’imposta successivo a quello di completamento del primo quinquennio
agevolabile, che decorre dal periodo d’imposta di trasferimento della residenza
fiscale in Italia, ai sensi del citato articolo 2, comma 2 del TUIR.
Con riferimento agli “incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti
all’estero”, si fa presente che l’articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (di seguito,
“Articolo 44”), prevede, al ricorrere di determinate condizioni, la detassazione del
novanta per cento degli emolumenti percepiti da docenti e ricercatori.
Ai sensi del comma 3 dell’Articolo 44, l’agevolazione si applica «nel
periodo d’imposta in cui il docente o ricercatore diviene fiscalmente residente nel
territorio dello Stato e nei cinque periodi d’imposta successivi [n.d.r. per coloro
che si sono trasferiti in Italia prima del periodo d’imposta 2020 «e nei tre periodi
d’imposta successivi], sempre che permanga la residenza fiscale in Italia».
Il citato articolo 5, del Decreto Crescita, tra le altre modifiche, ha inserito
nell’Articolo 44 il comma 3-ter che prevede un periodo più lungo di applicazione
degli incentivi, al ricorrere di determinate condizioni previste dalla norma, per i
docenti e ricercatori che hanno trasferito la residenza fiscale a partire dal periodo
d’imposta 2020.
In particolare, viene riconosciuto un periodo agevolato della durata di:
– otto periodi d’imposta, ai docenti e ricercatori con un figlio minorenne o
a carico, anche in affido preadottivo o che diventano proprietari di almeno un’unità
immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia
della residenza o nei dodici mesi precedenti al trasferimento;
– undici periodi d’imposta, ai docenti e ricercatori con almeno due figli
minorenni o a carico, anche in affido preadottivo;
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– tredici periodi d’imposta, ai docenti e ricercatori con almeno tre figli
minorenni o a carico, anche in affido preadottivo.
In sostanza, il comma 3-ter dell’Articolo 44 prevede una diversa estensione
temporale degli incentivi al verificarsi dei requisiti previsti dalla norma, in
funzione del possesso di un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia o del
numero dei figli.
Mentre con riferimento al primo requisito la norma indica anche l’arco
temporale in cui tale evento deve verificarsi («successivamente al trasferimento in
Italia della residenza […] o nei dodici mesi precedenti»), nulla dispone, invece,
con rifermento alla presenza di figli minorenni a carico.
Considerato il tenore letterale della norma e l’assenza di specifiche
statuizioni, si ritiene che sia possibile fruire di un progressivo allungamento del
periodo agevolabile anche qualora al rientro in Italia il contribuente non abbia figli
minori e tale evento si verifichi nel corso del periodo agevolabile.
In altri termini, se un contribuente che, al rientro in Italia, non ha figli
minorenni e fruisce degli incentivi per un periodo di sei periodi d’imposta, potrà
estendere il periodo agevolabile fino, rispettivamente, a otto, undici o tredici
periodi d’imposta se, prima dei predetti sei periodi d’imposta, abbia un figlio, due
o tre figli.
Analogamente, il contribuente che rientra in Italia con un figlio (o che entro
i primi sei periodi d’imposta abbia un figlio) e entro il termine di otto periodi
d’imposta ha un secondo figlio, potrà allungare il periodo agevolabile fino a undici
periodi d’imposta. Inoltre, se lo stesso contribuente, entro il termine degli undici
periodi d’imposta, ha un terzo figlio potrà applicare gli incentivi complessivamente
per tredici periodi d’imposta.
IL DIRETTORE CENTRALE ad interim
Firmato digitalmente