Promozione della compliance in materia contributiva. Indici sintetici di affidabilità contributiva (ISAC) di cui all’articolo 1, commi da 5 a 10, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199. Informativa generale e invio delle comunicazioni di compliance ai datori di lavoro
INDICE
Premessa
1. Promozione della compliance in materia contributiva
2. Fonti informative e indicatori
2.1 Descrizione dei dati ISA utilizzati
2.2 Elaborazione dei dati del flusso UniEmens utilizzati per il calcolo degli indicatori
2.3 La lettera di compliance
2.4 Premialità
3. Adattamenti della “Piattaforma della Compliance”. Visualizzazione dei dati degli ISAC per le Strutture territoriali dell’Istituto
4. Azioni correttive nel flusso UniEmens
Premessa
Gli indici sintetici di affidabilità contributiva (di seguito, ISAC) sono indicatori statistico-economici elaborati mediante una metodologia che combina l’utilizzo di dati di natura contributiva e di natura fiscale, per verificare la congruità della forza lavoro dichiarata dal datore di lavoro; la finalità della loro elaborazione risiede nella necessità di individuare e prevenire la sottrazione di basi imponibili all’imposizione contributiva.
L’introduzione sperimentale degli ISAC nasce nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5, Componente 1, Riforma 1.2 “Piano Nazionale per la lotta al lavoro sommerso”. Il primo Piano Nazionale per la lotta al lavoro sommerso risale agli anni 2021 e 2022, adottato con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, 19 dicembre 2022, n. 221, pubblicato, in data 21 dicembre 2022, nella sezione “Pubblicità legale” del sito internet www.lavoro.gov.it.
Successivamente, la Decisione di esecuzione del Consiglio dell’Unione europea n. 15114/24 del 12 novembre 2024 ha apportato modifiche al PNRR, riformulando anche la Missione 5, Componente 1, Riforma 1.2 “Piano Nazionale per la lotta al lavoro sommerso”, e il decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, ha introdotto in via sperimentale gli ISAC, limitatamente a otto settori economici.
In particolare, l’articolo 1, comma 5, del citato decreto-legge n. 160/2024, prevede l’introduzione sperimentale degli ISAC, a decorrere dal 1° gennaio 2026, per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni, al fine di promuovere il rispetto degli obblighi in materia contributiva, destinando, ai sensi del successivo comma 10 del medesimo articolo, specifiche risorse a valere sugli stanziamenti relativi alla Missione 5, Componente 2, Investimento 5, del PNRR[1].
I commi 7 e 8 del medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 160/2024 prevedono che: “7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e l’Ispettorato nazionale del lavoro, entro il 31 dicembre 2025, sono approvati gli ISAC per i primi due settori di cui al comma 6 e sono stabiliti le premialità da applicare ai soggetti di cui al comma 5, i criteri e le modalità per l’aggiornamento periodico degli stessi e le ipotesi di esclusione dell’applicabilità degli indici per determinate tipologie di contribuenti.
8. Con le medesime modalità di cui al comma 7 è stabilita l’estensione graduale degli ISAC ad almeno sei ulteriori settori a rischio di evasione ed elusione contributiva, entro il 31 agosto 2026”.
Pertanto, con il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, 27 febbraio 2026 (Allegato n. 1), sono stati introdotti e approvati gli ISAC per due settori (“Commercio all’ingrosso alimentare”, codice M21U in ambito ISA, e “Strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere”, codice G44U in ambito ISA).
Come disposto dall’articolo 1, comma 6, del D.I. 27 febbraio 2026, il campo di applicazione degli ISAC coincide con quello degli indicatori sintetici di affidabilità fiscale (ISA) dell’Agenzia delle Entrate.
I due settori, su cui è stata avviata la sperimentazione, sono stati individuati sulla base di approfondimenti tecnici e statistici, senza alcuna valutazione complessiva sull’andamento degli stessi, atteso anche che le stime effettuate dall’ISTAT in materia di lavoro sommerso tengono conto di macro-aggregati settoriali non sovrapponibili ai settori definiti in ambito ISA, che fungono da base di calcolo degli ISAC. Si precisa altresì che, tra i settori interessati dall’introduzione sperimentale degli ISAC, non sussiste alcuna gradualità.
Con il medesimo D.I. sono state definite le premialità, i criteri e le modalità per l’aggiornamento periodico degli ISAC e le ipotesi di esclusione dell’applicabilità degli stessi per determinate tipologie di datori di lavoro. Al D.I., in particolare, sono allegate le note tecnico-metodologiche, che definiscono gli indicatori e le relative modalità di calcolo.
Tanto premesso, con la presente circolare si illustrano gli interventi sulla promozione della compliance in materia contributiva attraverso l’utilizzo degli ISAC.
1. Promozione della compliance in materia contributiva
In attuazione degli impegni assunti dallo Stato italiano nell’ambito del PNRR e ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del D.I. 27 febbraio 2026, l’INPS trasmetterà, entro il 31 marzo 2026, ai datori di lavoro rientranti nei due settori economici di prima applicazione “M21U” e “G44U”, di cui all’articolo 1 del medesimo D.I., una comunicazione di compliance riportante le risultanze di eventuali scostamenti dai valori normali degli indicatori connessi al modello ISAC di riferimento, ai fini del conseguimento del target del PNRR, di cui alla Misura 5, Componente 1, Riforma 1.2.
Le misure connesse all’introduzione sperimentale degli ISAC previste nel decreto-legge n. 160/2024 e nei relativi provvedimenti di attuazione si inseriscono nell’ambito degli interventi che mirano al rafforzamento della compliance contributiva attraverso l’utilizzo di strumenti di analisi preventiva quali, appunto, gli ISAC.
La comunicazione di compliance specifica la presenza di eventuali scostamenti, lievi o significativi, rispetto ai valori rientranti nella c.d. fascia di normalità, così come determinata nel modello identificativo degli ISAC.
Si precisa che lo scopo della comunicazione è di promuovere la corretta contribuzione, atteso che la stima, derivante dal modello econometrico sotteso alla determinazione degli ISAC, ha carattere indicativo e non comporta alcuna irregolarità a carico del datore di lavoro (cfr. l’art. 2, comma 1, del D.I. 27 febbraio 2026).
Il Consiglio di Amministrazione dell’INPS, con la deliberazione n. 14 del 18 febbraio 2026, ha individuato:
- i criteri e le modalità con cui gli elementi e le informazioni sono messi a disposizione del datore di lavoro;
- le fonti informative e la tipologia di informazioni da fornire al datore di lavoro;
- le fattispecie di esclusione;
- i criteri, le modalità e i termini di comunicazione tra il datore di lavoro e l’Amministrazione, assicurati anche a distanza mediante l’utilizzo di strumenti tecnologici;
- i livelli di assistenza e i rimedi per la regolarizzazione spontanea di eventuali inadempimenti contributivi, di cui il datore di lavoro si dovesse rendere conto, a seguito delle verifiche della propria posizione contributiva. In tale ultimo caso, trovano applicazioni le disposizioni di cui all’articolo 30, comma 7, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.
2. Fonti informative e indicatori
Le fonti informative utilizzate ai fini dell’individuazione dei datori di lavoro ai quali inviare la comunicazione di compliance a seguito dell’introduzione degli ISAC sono sia interne (flussi UniEmens) che esterne all’Istituto (dati ISA), nonché derivanti dalla cooperazione applicativa (dati UNISOMM tratti dalle Comunicazioni Obbligatorie inviate al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali)[2].
Tali fonti informative sono combinate in modo tale che il confronto tra le informazioni di origine fiscale, contenute nei modelli ISA, con i dati contributivi relativi alla forza lavoro impiegata dai datori di lavoro, desunti dai flussi UniEmens, oltre che da UNISOMM per la parte relativa all’utilizzo di lavoratori in somministrazione, generi specifici indicatori, distinguibili nelle seguenti cinque categorie:
1) indicatori che mettono a confronto una grandezza fiscale dichiarata in ISA (ad esempio, “valore dei beni strumentali”) e una grandezza contributiva (ad esempio, “gli addetti utilizzati” espressi in “giornate di lavoro”);
2) indicatori che confrontano il numero di giornate prestate da una categoria contrattuale sul totale (ad esempio, “quota di impiego part-time su totale”);
3) un indicatore complesso che utilizza molteplici dati in input ed è costituito da un modello di stima predittivo della forza lavoro teorica, tenuto conto dei modelli di business attribuiti a ciascun datore di lavoro nell’ambito del sistema ISA;
4) indicatori di “presenza/assenza dichiarazione”, che mettono in evidenza l’anomalia secondo cui il datore di lavoro potrebbe avere dichiarato la presenza di lavoro dipendente in un ambito ma non nell’altro (ad esempio, dichiarando la presenza di dipendenti nel flusso UniEmens, ma non nel corrispondente modello ISA, per il medesimo anno);
5) indicatori specifici di ciascun settore (ad esempio, “veicoli per addetto” per il settore “Commercio all’ingrosso alimentare”; “posti letto fissi per addetto” per il settore “Strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere”).
L’indicatore complesso, in particolare, scaturisce da modelli econometrici che, attraverso l’elaborazione di una serie di variabili in input[3], effettuano una stima della forza lavoro teorica per ciascun datore di lavoro e rilevano, conseguentemente, uno scostamento rispetto a quanto effettivamente dichiarato.
Di seguito è riportato l’elenco degli ISAC calcolati per i due settori oggetto della prima applicazione.
Indicatori comuni a entrambi i settori:
- Assenza dipendenti dichiarazione ISA – presenza dipendenti dichiarazione INPS;
- Assenza dipendenti dichiarazione INPS – presenza dipendenti dichiarazione ISA;
- Valore dei beni strumentali per addetto;
- Costo del venduto e per la produzione di servizi per addetto;
- Quota di impiego di lavoro part-time;
- Quota di impiego di lavoro a termine;
- Quota di impiego di lavoro stagionale;
- Quota di impiego di lavoratori con contratti di collaborazione;
- Quota di impiego di apprendisti;
- Forza lavoro dipendente (indicatore complesso).
Indicatori specifici del settore “Commercio all’ingrosso alimentare”:
- Numero di veicoli per addetto.
Indicatori specifici del settore “Strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere”:
- Presenze per addetto;
- Numero totale dei posti letto fissi per addetto;
- Tasso medio di occupazione.
2.1 Descrizione dei dati ISA utilizzati
I datiISA utilizzati per la costruzione degli ISAC sono quelli contenuti nella modulistica ufficiale reperibile, per ciascun settore, sul sito dell’Agenzia delle Entrate e inseriti dai datori di lavoro in sede di dichiarazione ISA, per le annualità oggetto di analisi[4].
In particolare, il quadro A del modello ISA è inerente al personale utilizzato dal datore di lavoro comprensivo di tutta l’area del lavoro autonomo (collaboratori, associati in partecipazione, soci, familiari, ecc.).
L’utilizzo di tali informazioni ha consentito di ricostruire interamente il fattore lavoro utilizzato dal datore di lavoro, comprensivo della parte non dipendente, con l’obiettivo di cogliere le peculiarità di ciascun datore di lavoro.
I quadri B e C dei modelli ISA contengono, invece, tutte le informazioni specifiche relative ai datori di lavoro di ciascun settore, utili a ricostruire le peculiarità organizzative di ciascuno e a definire il “Modello di business” (“Mob”) di appartenenza. I “Mob” sono derivati dalle elaborazioni effettuate in ambito ISA e consentono di effettuare confronti tra i datori di lavoro con organizzazione e risorse simili. Alcuni dati di tali quadri, inoltre, sono direttamente utilizzati per il calcolo degli indicatori.
Il quadro F, infine, contiene una serie di dati contabili, tra cui, in particolare, il “Costo per acquisti” e il “Valore dei beni strumentali”, anch’essi utilizzati per la costruzione degli indicatori.
2.2 Elaborazione dei dati del flusso UniEmens utilizzati per il calcolo degli indicatori
I dati del flusso UniEmens forniti per l’elaborazione sono stati aggregati a livello di codice fiscale, al fine di consentire un confronto omogeneo con i dati ISA. La rilevazione ha a oggetto la forza lavoro dichiarata distinta per ciascuna tipologia contrattuale, sia in termini di “unità di lavoro” che in termini di “giornate” effettivamente lavorate, aggregate per soggetto giuridico e senza alcun riferimento a dati individuali dei lavoratori.
Nelle giornate di lavoro elaborate non sono incluse le assenze a qualsiasi titolo, anche se coperte da contribuzione figurativa, ciò al fine di fornire una misura più precisa del fattore lavoro realmente impiegato nell’attività produttiva nel periodo temporale di riferimento.
Per quanto riguarda i dati relativi alla presenza di eventuali appalti e/o subappalti, si precisa che nell’ambito dei dati ISA, la variabile “Costo per acquisti” contiene, sebbene in forma aggregata, anche i costi sostenuti da ciascun datore di lavoro per eventuali esternalizzazioni[5].
Si precisa altresì che gli ISAC, allo stato e in sede di prima applicazione per gli otto settori complessivi, non hanno come obiettivo quello di effettuare un controllo puntuale sulla corretta applicazione dei contratti collettivi e dei relativi minimali retributivi, costituendo, gli stessi, indicatori di rischio di potenziale lavoro sommerso che si propongono di misurare la probabilità che i datori di lavoro abbiano omesso, del tutto o in parte, la dichiarazione dei rapporti di lavoro instaurati, senza alcun tipo di valore accertativo di irregolarità contributiva.
Per la verifica dei contratti collettivi applicati e del rispetto dei relativi minimali retributivi, restano ferme le competenze e i poteri degli organi di vigilanza preposti, già previsti a legislazione vigente.
Resta fermo altresì che, in un’ottica di potenziale e futuro utilizzo generalizzato e/o di estensione degli ISAC a ulteriori settori, con conseguente possibile valorizzazione dello strumento anche in chiave accertativa, il modello sotteso alla loro determinazione potrà essere arricchito di ulteriori fonti e dati.
2.3 La lettera di compliance
A seguito dell’elaborazione degli ISAC viene effettuato un primo invio di lettere di compliance ai datori di lavoro rientranti nei primi due settori, utilizzando i modelli allegati alla presente circolare (Allegati n. 2 e n. 3).
Nella lettera di compliance vengono comunicati a tutti i datori di lavoro, anche se privi di scostamenti (ciò in un’ottica di valorizzazione della premialità, come successivamente specificato nella presente circolare), i risultati derivanti dal calcolo degli ISAC.
Tale lettera non sarà recapitata ai datori di lavoro che hanno cessato al 1° gennaio 2026 la propria attività in via definitiva, in quanto esclusi dal campo di applicazione degli ISAC (cfr. l’art. 4 del D.I. 27 febbraio 2026).
Si ribadisce che, ai sensi della normativa vigente, la lettera di compliance non ha la natura giuridica di un atto di accertamento, né determina, di per sé, alcuna irregolarità nei confronti del datore di lavoro (cfr. l’art. 2, comma 1, del D.I. 27 febbraio 2026).
L’obiettivo dell’attività di compliance, infatti, consiste nella possibilità per il datore di lavoro, sulla base dei dati trasmessi dall’Istituto, di operare una valutazione complessiva dell’aderenza della prassi aziendale alla normativa in materia di lavoro, adeguandosi ove necessario; l’adeguamento spontaneo eventualmente posto in essere, pertanto, non deve riguardare solo l’anno oggetto di analisi ma può riguardare tutti i periodi, anche futuri, che, a seguito della valutazione condotta, necessitino di aggiustamenti.
Nella lettera di compliance, accanto a ciascun indicatore, sono riportate le seguenti tre colonne:
– Valori normali: indicano la soglia a partire dalla quale l’indicatore genera uno scostamento;
– Esito: specifica se vi è uno scostamento o meno rispetto alla soglia. Può assumere i valori “nella norma”, “scostamento lieve” o “scostamento significativo”; gli indicatori di presenza/assenza, invece, possono assumere esclusivamente i valori “anomalo” o “nella norma”;
– Stima delle giornate lavorative che riportano l’indicatore nella fascia di normalità: per ogni indicatore viene calcolato il numero di giornate lavorative che, se effettivamente esposto, riporterebbe l’indicatore nella fascia di normalità.
Inoltre, negli Allegati n. 4 e n. 5 alla presente circolare si riportano le soglie per ciascun indicatore, differenziate, a seconda dei casi, per Mob o per classi di dipendenti. Per alcuni indicatori le soglie non sono applicabili e, pertanto, nella lettera di compliance il valore assunto dalla relativa cella sarà “non applicabile” (per l’indicatore complesso “Forza lavoro dipendente”, invece, la soglia minima è rappresentata dalla stima teorica delle giornate).
In base agli impegni assunti nell’ambito del PNRR, entro il 31 marzo 2026 saranno inviate oltre 12.000 lettere di compliance (anno di riferimento 2023) con scostamento su un totale di soggetti analizzati, per entrambi i settori, pari a 33.732 unità (di cui 10.225 relativi al settore “M21U” e 23.507 relativi al settore “G44U”). Progressivamente, le lettere saranno inviate a tutti i datori di lavoro rientranti nei settori ISA analizzati, anche se privi di qualsivoglia scostamento.
2.4 Premialità
Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del D.I. 27 febbraio 2026, il datore di lavoro che risulti conforme al modello ISAC, senza scostamenti “lievi” o “significativi”, è considerato rientrante nella c.d. fascia di normalità.
La lista dei datori di lavoro individuati viene trasmessa, da parte dell’INPS, al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), ai fini dell’orientamento e della programmazione delle attività di vigilanza in materia contributiva.
3. Adattamenti della “Piattaforma della Compliance”. Visualizzazione dei dati degli ISAC per le Strutture territoriali dell’Istituto
Preliminarmente si precisa che l’invio della lettera di compliance per i primi due settori individuati avviene centralmente tramite la Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica Amministrazione (o “SEND” – Servizio Notifiche Digitali), come da messaggio n. 4121 del 5 dicembre 2024, senza alcuna necessità di attività da parte delle Strutture territoriali dell’Istituto. La comunicazione viene inviata, ove presenti, anche agli intermediari delegati dai datori di lavoro interessati.
Nella “Piattaforma di gestione delle azioni di compliance e di contrasto al lavoro sommerso”, accessibile tramite intranet, è stata creata un’apposita sezione denominata “ISAC”, che consente la visualizzazione delle posizioni contributive coinvolte in questa prima fase. In particolare, selezionando “Lettere ISAC” è possibile visualizzare la situazione di ciascun datore di lavoro ed estrarre delle liste specifiche attraverso l’utilizzo di una serie di filtri predisposti.
Si chiarisce, inoltre, che in questa prima fase di applicazione sperimentale degli ISAC, per i primi due settori, non è richiesta alle Strutture territoriali alcuna gestione delle attività. La visualizzazione dei dati relativi agli ISAC calcolati e dello stato della lettera di compliance inviata è funzionale a rendere partecipi tutte le Strutture territoriali dell’Istituto dell’attività avviata, anche ai fini di un futuro coinvolgimento diretto, oltre che per la valutazione delle proposte “Vig” eventualmente generate dai datori di lavoro a seguito della ricezione della citata lettera.
Si precisa altresì che il modello di lettera di compliance prevede che l’interazione con l’Istituto da parte dei datori di lavoro avvenga attraverso la funzione Comunicazione Bidirezionale all’interno del Cassetto previdenziale del contribuente, tramite l’oggetto “ISAC” appositamente istituito. Ogni comunicazione inviata dai datori di lavoro viene chiusa automaticamente a livello centralizzato a seguito di una comunicazione standard di presa in carico. Successivamente, le Strutture centrali competenti provvederanno a fornire un feedback più completo ai datori di lavoro relativamente ai riscontri ricevuti.
I datori di lavoro, a seguito della ricezione della lettera di compliance, possono, qualora dovessero ritenerlo necessario, fornire i riscontri del caso all’Istituto. A tale fine, è stato predisposto un apposito template (Allegati n. 6 e n. 7) che prevede, per ciascun ISAC con scostamento, le seguenti opzioni presenti nel menu a tendina:
– Causa dello scostamento dell’indicatore: consente al datore di lavoro di esporre e documentare le ragioni plausibili per cui il valore dell’indicatore è fuori dalla fascia di normalità;
– Azioni correttive in UniEmens: il datore di lavoro può comunicare le eventuali trasmissioni del flusso UniEmens spontanee effettuate a seguito della ricezione della lettera di compliance;
– Richiesta di chiarimenti sui dati contributivi utilizzati: tale opzione può essere utilizzata per approfondimenti relativi ai dati del flusso UniEmens utilizzati.
Una volta compilato, il template deve essere inoltrato tramite la funzione Comunicazione Bidirezionale del Cassetto previdenziale del contribuente con oggetto “ISAC”, unitamente all’ulteriore documentazione che il datore di lavoro dovesse ritenere utile ai fini del riscontro.
La compilazione del template da parte del datore di lavoro è su base volontaria e non è previsto alcun termine perentorio entro cui il medesimo è tenuto a dare riscontro alla lettera di compliance. Parimenti, non sono richiesti adempimenti specifici di ricalcolo e/o conteggi da parte dei datori di lavoro, né alcuna rettifica/modifica obbligatoria dei dati.
Come già evidenziato, lo scopo della comunicazione di compliance, nell’ottica di favorire la corretta contribuzione e di creare un sistema dialogico tra l’Istituto e i datori di lavoro, consiste nell’opportunità, per questi ultimi, di verificare la propria posizione contributiva. Pertanto, il datore di lavoro, ove lo ritenesse opportuno, può fornire chiarimenti in ordine agli eventuali scostamenti rilevati dal modello ISAC, con riferimento agli indicatori di interesse. È possibile, inoltre, chiedere chiarimenti all’Istituto, in presenza di eventuali dubbi e/o incertezze rispetto agli scostamenti emersi, a cui l’Istituto fornirà riscontro, come sopra indicato.
Tanto rappresentato, resta fermo il monitoraggio sulla sperimentazione, che verrà condotto secondo le tempistiche individuate dal D.I., al fine di valutare l’impatto qualitativo dell’introduzione sperimentale degli ISAC.
A tale ultimo riguardo, è auspicabile un proficuo dialogo con i datori di lavoro destinatari della lettera di compliance, al fine di rendere la misura sperimentale quanto più efficiente ed efficace possibile, per costruire un modello comune di compliance che favorisca, da un lato, l’emersione del lavoro irregolare e, dall’altro, che premi i datori di lavoro regolari, azzerando il rischio di generare possibili “falsi positivi” e contribuendo, in ultima analisi, anche a orientare l’attività ispettiva verso quelle situazioni caratterizzate da lavoro irregolare da contrastare e, ancora più, da prevenire.
4. Azioni correttive nel flusso UniEmens
Nel caso in cui fosse necessario effettuare azioni correttive, il flusso UniEmens deve essere validato dal software di controllo e trasmesso tramite portale o attraverso la procedura “Compilazione online”, disponibile nella sezione “Servizi per Aziende e Consulenti” del sito istituzionale www.inps.it, in caso di:
- integrazione di una denuncia precedentemente inviata;
- assenza di un DM virtuale in uno o più periodi di competenza.
In particolare, a seguito della ricezione della lettera di compliance, il datore di lavoro può trasmettere i flussi di regolarizzazione attraverso la nuova sezione denominata “Regolarizzazione da Compliance”, presente nella sezione “Scelta Variazioni” della procedura “Compilazione online”.
Per la trasmissione del flusso UniEmens è richiesto l’uso esclusivo del Tipo Regolarizzazione “RE” (“REGOLARIZZAZIONE DA COMPLIANCE – EVASIONE”). È obbligatoria la compilazione dei seguenti campi:
- il protocollo della lettera di compliance ricevuta nell’elemento
; - la data di notifica della lettera di compliance nell’elemento
.
L’utilizzo di tale tipo di regolarizzazione è essenziale ai fini dell’applicazione della misura delle sanzioni civili prevista all’articolo 30, comma 7, del decreto-legge n. 19/2024.
I modelli “Vig” generati dalla regolarizzazione possono essere consultati accedendo al “Portale contributivo aziende e intermediari”. L’importo dei contributi eventualmente dovuti deve essere versato tramite modello F24, con la causale “RC01”.
| Il Direttore Generale | ||
| Valeria Vittimberga |
[1] Con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’INPS n. 91 del 5 giugno 2025, per l’attuazione della normativa relativa agli ISAC è stato adottato l’Accordo, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, tra l’Unità di Missione per l’attuazione degli interventi PNRR presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il Dipartimento per le Politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro del medesimo Ministero e l’INPS, per la realizzazione della Riforma 1.2 “Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, a valere sulle risorse di cui alla Missione 5, Componente 2, Investimento 5. Con il citato Accordo l’INPS è stato individuato quale “soggetto attuatore” dell’intervento. In attuazione dell’articolo 8 dell’Accordo, inoltre, è stata stipulata un’apposita convenzione tra l’INPS, in qualità di “soggetto attuatore” e la Società generale d’informatica S.p.A. (SOGEI), in qualità di “soggetto esecutore”, per lo svolgimento delle attività di cui all’Accordo adottato con la deliberazione n. 91/2025.
[2] I dati UNISOMM, in particolare, sono stati utilizzati ai fini della considerazione di eventuale forza lavoro utilizzata in somministrazione dai datori di lavoro, anche nell’ambito della titolarità del rapporto di lavoro riconducibile all’agenzia di somministrazione.
[3] Nelle note tecnico-metodologiche allegate al D.I. 27 febbraio 2026 sono specificate tali variabili e la relativa correlazione con la variabile output, consistente nella forza lavoro teorica calcolata dal modello.
[4] Ai fini della costruzione degli indicatori possono essere impiegate anche le ulteriori informazioni già disponibili in ambito ISA come, ad esempio, i dati sui veicoli risultanti nella Motorizzazione Civile.
[5] In particolare, il riferimento è al rigo F10 della modulistica ISA, nell’ambito del quale viene riportato l’ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, inclusi gli oneri accessori di diretta imputazione e le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all’impresa e l’ammontare dei costi relativi all’acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall’attività di impresa esercitata. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appaltata, in tutto o in parte, la produzione del servizio e i costi sostenuti nell’anno per l’acquisto di materie prime e semilavorati, di merci e per la realizzazione dei lavori di propria promozione affidati a terzi esterni all’impresa o quelli realizzati mediante la concessione di subappalti.