Circolare INPS n.21 del 02.03.2026

Contribuzione in agricoltura. Contratti di piccola colonia e di compartecipazione familiare. Aggiornamento delle istruzioni amministrative


INDICE

1. Premessa

2. La natura giuridica dei contratti di piccola colonia e di compartecipazione stagionale

2.1 Il contratto di piccola colonia

2.2 Il contratto di compartecipazione stagionale

3. La gestione del rapporto previdenziale sottostante al contratto agrario associativo

3.1 Requisiti formali e sostanziali del contratto agrario associativo

4. Accertamento della contribuzione dovuta

1. Premessa

Gli aspetti previdenziali delle figure del piccolo colono e del compartecipante familiare sono disciplinati dall’articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212, e dall’articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334.

Nonostante l’articolo 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203, in merito ai contratti agrari abbia sancito il divieto generale di stipula di nuovi contratti associativi (compartecipazione, mezzadria e colonia parziaria), l’articolo 56 della medesima legge ha espressamente escluso da tale divieto i contratti di compartecipazione limitata a singole coltivazioni stagionali.

Per quanto riguarda il contratto di piccola colonia, invece, la deroga è prevista all’articolo 31 (1) della citata legge n. 203/1982, in combinato disposto con la normativa di riferimento.

Pertanto, tali fattispecie rimangono pienamente valide e vigenti nell’ordinamento, purché rigorosamente limitate al ciclo biologico stagionale della coltura (la compartecipazione) o alla insufficiente produttività/redditività del fondo (la piccola colonia).

Sotto il profilo previdenziale, i piccoli coloni e i compartecipanti, nonché i rispettivi familiari, pur derivando il loro status da un contratto associativo, sono equiparati dalla legge ai lavoratori agricoli a tempo determinato (OTD) per quanto concerne l’accredito contributivo (iscrizione negli elenchi annuali) (2) e l’accesso alle prestazioni (disoccupazione agricola, malattia, maternità).

2. La natura giuridica dei contratti di piccola colonia e di compartecipazione stagionale

A differenza del contratto di affitto – che è un contratto di scambio (godimento del fondo versus corrispettivo) – i contratti di piccola colonia e di compartecipazione stagionale rientrano nel campo dei contratti associativi. L’elemento causale comune a entrambi i contratti è l’esercizio associato dell’impresa agricola (o di una sua fase) e la ripartizione dei prodotti e degli utili in natura tra concedente e concessionario, con assunzione del rischio di impresa – seppure attenuato – da parte di entrambi.

Al fine di qualificare correttamente i due contratti, spesso impropriamente sovrapposti, di seguito si rappresentano sinteticamente le rispettive caratteristiche.

2.1 Il contratto di piccola colonia

Il contratto di piccola colonia è caratterizzato dal legame con il fondo. Il concedente affida al colono il fondo affinché lo coltivi e vi risieda. È una figura tendenzialmente più stabile, legata al godimento dell’immobile e presuppone una dimensione del fondo “insufficiente” a garantire da solo un reddito autonomo di impresa adeguato. Proprio tale insufficienza economica giustifica la deroga rispetto alla disciplina generale del contratto di affitto agrario.

Nel fondo concesso come piccola colonia le colture possono essere anche pluriennali, arboree o permanenti (ad esempio, un piccolo uliveto, un vigneto di modeste dimensioni, un frutteto).

Non è richiesto che la pianta completi il suo ciclo vitale in pochi mesi, come invece avviene rigorosamente per la compartecipazione stagionale; mentre la compartecipazione nasce e muore con il ciclo della pianta, la piccola colonia è legata al godimento del fondo per l’annata agraria. Questo arco temporale è compatibile con la gestione di colture che richiedono cure durante tutto l’anno (potatura, trattamenti, raccolta), purché l’impegno complessivo rimanga contenuto.

Il vincolo per la validità della piccola colonia non è qualitativo (tipo di pianta), ma quantitativo. Affinché il contratto sia legittimo e non si trasformi in un contratto di affitto o in un contratto di lavoro subordinato, il fondo deve richiedere un impiego di manodopera inferiore a 120 giornate lavorative annue, calcolate secondo le tabelle dei valori medi di impiego di manodopera riportate nei decreti ministeriali previsti dal comma 15 dell’articolo 9-quinquies del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

Il presupposto secondo cui il fondo debba avere una dimensione intrinsecamente insufficiente a garantire un reddito autonomo di impresa costituisce l’elemento essenziale che permette la sopravvivenza dell’istituto giuridico. Se, al contrario, il fondo fosse idoneo ad assicurare un reddito autonomo e stabile, il rapporto dovrebbe essere convertito ex lege in contratto di affitto agrario o ricondotto nell’ambito dell’impresa agricola del coltivatore diretto (3).

Nello specifico, se il fondo richiede un impegno significativo (pari o superiore a 120 giornate) si possono prefigurare i seguenti scenari:

– se il concessionario gestisce il fondo con rischio di impresa, il contratto di piccola colonia deve essere ricondotto al contratto di affitto agrario ai sensi dell’articolo 27 della legge n. 203/ 1982. Inoltre, nel caso il concessionario/conduttore che lavora il fondo hai requisiti previsti dalla legge 9 gennaio 1963, n. 9, lo stesso deve essere iscritto alla Gestione speciale dei coltivatori diretti;

– se, invece, manca il rischio di impresa in capo al lavoratore, il contratto deve essere riqualificato come contratto di lavoro subordinato agricolo alle dipendenze del proprietario del fondo.

2.2 Il contratto di compartecipazione stagionale

Anche il contratto di compartecipazione agraria stagionale (4) è qualificato come una forma di esercizio congiunto dell’attività agricola, caratterizzato dalla collaborazione tra due imprenditori agricoli che partecipano a un ciclo produttivo di breve durata. L’elemento centrale del contratto è l’attività produttiva o la singola coltura.

Il compartecipante si associa per realizzare una specifica coltivazione stagionale (ad esempio, la raccolta di tabacco, di pomodori, di fragole, ecc.), apportando prevalentemente lavoro manuale. Non vi è necessariamente la concessione del fondo in godimento esclusivo, bensì un inserimento nel ciclo produttivo del concedente.

Pertanto, a differenza del contratto di piccola colonia – che ha per oggetto la conduzione dell’intero fondo o di una sua porzione organica – la compartecipazione stagionale riguarda una singola coltura e presenta una durata limitata, tipicamente di pochi mesi. La durata del contratto è funzionalmente collegata al ciclo biologico della pianta: terminato il raccolto, il contratto si estingue naturalmente senza necessità di disdetta, a differenza della piccola colonia che segue l’annata agraria e tende alla stabilità.

Si evidenzia che la Corte di Cassazione ha stabilito che il contratto di compartecipazione stagionale, ancorché atipico, non priva il concedente della titolarità dell’impresa agricola. Il concedente rimane responsabile verso i terzi proprio perché non cede il godimento autonomo del fondo, ma gestisce l’attività in comune con il compartecipante (cfr. la sentenza n. 27761 del 12 dicembre 2013).

Da tale principio consegue anche che il contratto di compartecipazione stagionale deve essere necessariamente sottoscritto tra imprenditori agricoli ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile, quindi attivi nella produzione agricola primaria.

Nel caso la parte concessionaria sia rappresentata da un imprenditore di piccolissime dimensioni – non inquadrato, né inquadrabile, come lavoratore agricolo autonomo (CD/IAP) (5) – e che adempie alla propria obbligazione contrattuale (la cura di quella specifica coltura stagionale) apportando prevalentemente il lavoro manuale proprio e dei propri congiunti, assumendosi nel contempo il rischio di una ripartizione in natura del prodotto, senza ricorrere all’assunzione di manodopera salariata terza, sul piano previdenziale viene in rilievo l’istituto della compartecipazione familiare (6).

A differenza del compartecipante familiare o del piccolo colono, che sono micro-imprenditori che operano senza particolari adempimenti formali, il concedente del contratto di piccola colonia e della compartecipazione stagionale, rappresenta l’asse portante dell’architettura aziendale su cui si innesta l’accordo associativo e, salvi i casi di esenzione, possiede una partita IVA collegata all’attività agricola, è iscritto alla sezione speciale del Registro delle imprese e possiede il Fascicolo Aziendale AGEA (7) sul quale viene delimitato il perimetro del terreno oggetto del contratto.

Pertanto, affinché la fattispecie possa essere correttamente ricondotta a questa tipologia contrattuale – e non venga, invece, riqualificata come contratto di affitto o come rapporto di lavoro subordinato – è necessario che ricorrano i seguenti presupposti:

– il concedente deve mantenere la qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile, continuando a gestire l’attività in forma condivisa. In sostanza, il concedente non può limitarsi a mettere a disposizione il terreno per percepire una rendita o una quota fissa di prodotto senza partecipare al rischio o alle spese di coltivazione;

– il compartecipante non può essere considerato un semplice prestatore di manodopera, bensì un soggetto che concorre alla realizzazione di un’impresa comune mediante l’apporto del proprio nucleo familiare, assumendo il rischio economico dell’attività.

La mancanza della qualifica di imprenditore in capo anche a uno solo dei due contraenti determina il venire meno della causa associativa; pertanto, se il compartecipante presta opera senza partecipare al rischio, il rapporto assume natura di lavoro subordinato, se il concedente si limita a percepire una rendita, il rapporto è riconducibile allo schema del contratto di affitto di fondo rustico. In sede istruttoria, è quindi essenziale verificare che il contratto preveda una ripartizione effettiva delle spese e del rischio di impresa, nonché del prodotto e degli utili e non la previsione di un corrispettivo fisso o garantito.

In assenza di tali requisiti il contratto deve essere riqualificato ai fini previdenziali, con tutte le conseguenze amministrative che ne derivano.

3. La gestione del rapporto previdenziale sottostante al contratto agrario associativo

Ai fini dell’instaurazione e del mantenimento del rapporto previdenziale, i concedenti sono tenuti a presentare apposita dichiarazione telematica (cfr. il messaggio n. 3930 del 24 dicembre 2025). Tale adempimento risponde al principio di autonomia del rapporto previdenziale rispetto a quello civilistico e soggiace al criterio della competenza annuale, articolato secondo le seguenti fasi (cfr. l’art. 6, comma 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375).

Obbligo di denuncia iniziale e di variazione

La dichiarazione di costituzione del rapporto previdenziale deve essere presentata entro trenta giorni dalla stipula del contratto. Lo stesso termine di trenta giorni è previsto per denunciare variazioni intervenute nel corso dell’anno e riferibili ai dati precedentemente dichiarati o accertati.

Cessazione del rapporto al 31 dicembre di ogni anno

L’efficacia del rapporto previdenziale cessa automaticamente il 31 dicembre di ogni anno, anche quando il contratto associativo abbia durata pluriennale.

Obbligo di rinnovo espresso

Qualora il rapporto previdenziale di piccola colonia prosegua nell’anno successivo (al contrario, come sopra precisato, il contratto di compartecipazione familiare non può mai avere durata pluriennale) è necessario presentare la domanda telematica di prosecuzione entro il 30 gennaio.

Intervento sostitutivo

Se il concedente omette la dichiarazione, la stessa può essere presentata dal concessionario entro sessanta giorni dall’inizio dell’anno.

3.1. Requisiti formali e sostanziali del contratto agrario associativo

Ai sensi del comma 13 dell’articolo 9-quinquies del decreto-legge n. 510/1996, la validità della denuncia è subordinata all’allegazione del contratto di concessione stipulato in forma scritta e registrato all’Agenzia delle Entrate o stipulato con l’assistenza delle Organizzazioni sindacali, per singola coltura e per ciascun capo di bestiame.

La disposizione subordina l’efficacia della denuncia previdenziale (e, quindi, il diritto all’iscrizione negli elenchi e alle relative prestazioni) a un onere probatorio documentale rafforzato.

Ancorché i contratti in argomento siano civilisticamente validi anche senza registrazione (essendo escluso dall’obbligo generale, salvo l’uso), ai fini previdenziali, l’articolo 9-quinquies del decreto-legge n. 510/1996 rende l’adempimento fiscale imprescindibile in assenza di assistenza sindacale, trasformandolo in un requisito necessario per l’ammissione alla tutela assicurativa.

Non è, pertanto, sufficiente la mera dichiarazione del concedente, ma è necessario provare l’esistenza del rapporto giuridico sottostante attraverso uno dei due requisiti di forma alternativi sopra precisati.

Emerge, dunque, che il contratto verbale o la semplice scrittura privata non registrata non fa sorgere il rapporto previdenziale ai fini dell’iscrizione negli elenchi nominativi dei piccoli coloni e dei compartecipanti familiari. Se il concedente presenta la denuncia senza allegare uno dei due citati documenti (contratto registrato all’Agenzia delle Entrate o contratto stipulato con l’assistenza delle Organizzazioni sindacali – con timbri e firme dei rappresentanti), la Struttura territoriale competente dell’INPS non riconosce l’esistenza del rapporto previdenziale, con la conseguenza che le giornate lavorative non possono essere accreditate.

L’assolvimento degli oneri documentali in argomento avviene in modalità telematica, secondo i principi di semplificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Pertanto, la produzione dei certificati catastali e dello stato di famiglia è sostituita dall’indicazione dei relativi dati nella dichiarazione telematica e dalla successiva verifica d’ufficio tramite le banche dati integrate (ANPR, SIAN, Agenzia delle Entrate), fermo restando l’obbligo di allegazione del contratto registrato o stipulato con l’assistenza delle Organizzazioni sindacali.

4. Accertamento della contribuzione dovuta

Per la misura e la composizione della contribuzione dovuta dai concedenti ai piccoli coloni e ai compartecipanti familiari si fa rinvio alle circolari adottate annualmente dall’Istituto.

L’accertamento delle giornate lavorative non avviene su base reale (giornate di lavoro effettive), bensì su base presuntiva. L’Istituto applica i valori medi di impiego di manodopera determinati per singola provincia con decreto ministeriale. Tali valori costituiscono la base imponibile sia per la contribuzione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) che per le prestazioni temporanee.

Si precisa, infine, che le giornate calcolate in base all’estensione e alla coltura devono essere ripartite, coerentemente con la capacità lavorativa e l’età dei soggetti, tra i componenti del nucleo familiare del concessionario attivi sul fondo.

Il Direttore generale

Valeria Vittimberga


(1) L’articolo 31 della legge n. 203/1982 stabilisce che la conversione forzosa dei contratti associativi in affitto non si applica qualora il fondo costituisca una unità produttiva insufficiente. Si definisce tale l’unità incapace di garantire, alla data della conversione, una produzione annuale media pari almeno alla retribuzione annuale di un salariato fisso comune occupato in agricoltura, quale risulta dai patti sindacali vigenti nella zona. In questi casi, mancando l’idoneità a formare un’impresa autonoma, il contratto non si converte. Per identificare concretamente l’insufficienza del fondo, si ricorre al parametro previsto dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo luogotenenziale n. 212/1946, che fissa la soglia a 120 giornate lavorative annue. Se il fabbisogno del fondo è inferiore a 120 giornate opera una presunzione legale di assenza di reddito autonomo d’impresa. Ne consegue che il coltivatore non viene iscritto alla Gestione speciale dei coltivatori diretti, bensì al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) come “piccolo colono”, beneficiando della tutela previdenziale ridotta prevista per i giornalieri di campagna (OTD), proprio in virtù della natura marginale e sussidiaria dell’attività svolta.

(2) Cfr. l’articolo 9-quinquies, comma 11, del decreto-legge n. 510/1996.

(3) L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 6167 del 7 marzo 2024 ha confermato la sussistenza del principio della dimensione intrinsecamente insufficiente del fondo utilizzandolo “a contrario” per sanzionare abusi. La Corte ha, infatti, stabilito che un contratto di piccola colonia è fittizio se manca il requisito dell’insufficiente redditività del fondo (nel caso di specie, poiché il fondo richiedeva più di 119 giornate lavorative, la figura della “piccola” colonia non era applicabile).

(4) Il contratto associativo di compartecipazione familiare non va confuso con la compartecipazione individuale (intesa come lavoro subordinato agricolo pagato in natura), che è una figura giuridicamente estinta per incompatibilità sopravvenuta con le norme sulla tracciabilità dei pagamenti (cfr. l’art. 1, commi 910 e seguenti, della legge 27 dicembre 2017, n. 205).

(5) Poiché il compartecipante stagionale si associa solo per una singola coltura, la sua attività non ha la stabilità e la dimensione economica necessarie per garantirgli l’autosufficienza. È per evitare che questo soggetto rimanga privo di tutele al termine del raccolto che il legislatore interviene con una fictio iuris e, pur riconoscendo la sua qualità di micro-imprenditore, lo equipara ai fini assicurativi a un operaio agricolo a tempo determinato.

(6) Al riguardo si precisa che affinché si costituisca il rapporto previdenziale della compartecipazione familiare non è necessario che il concessionario sia iscritto al Registro delle imprese e sia dotato di partita IVA.

(7) Con la circolare n. 21371 del 14 marzo 2024 l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) ha introdotto novità sostanziali rispetto alla previgente disciplina del fascicolo aziendale: la superficie in compartecipazione resta nel fascicolo del concedente (che mantiene i titoli della Politica agricola comune – PAC). Per la durata del contratto, la superficie può essere caricata anche nel fascicolo del compartecipante esclusivamente per finalità diverse dagli aiuti diretti (ad esempio, carburante agevolato UMA), senza generare anomalie di “supero di conduzione”; infine, dalla campagna 2024 è abrogato il trasferimento dei titoli PAC collegato a tali contratti. Si evidenzia che le restrizioni di AGEA sui titoli PAC non influenzano la validità del rapporto previdenziale instaurato con l’INPS. La sussistenza dell’obbligo contributivo è infatti unicamente condizionata, quanto al profilo contrattuale, al rispetto dei requisiti civilistici di stagionalità e causa associativa.

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