Circolare Agenzie Entrate 2/E del 24/02/2026

Novità sulla tassazione degli incrementi retributivi dei rinnovi   contrattuali, delle maggiorazioni e delle indennità per lavoro   notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale o per i turni –   Legge 30 dicembre 2025, n. 199  


CIRCOLARE N. 2 /E

Direzione Centrale Coordinamento Normativo

Roma, 24 febbraio 2026

OGGETTO: Novità sulla tassazione degli incrementi retributivi dei rinnovi

contrattuali, delle maggiorazioni e delle indennità per lavoro

notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale o per i turni

Legge 30 dicembre 2025, n. 199

Premessa

Con la presente circolare si forniscono le istruzioni operative agli Uffici,

per garantirne l’uniformità di azione, sulle novità contenute nella legge 30

dicembre 2025, n. 199 (di seguito legge di bilancio 2026), concernenti la tassazione

degli incrementi retributivi, dei rinnovi contrattuali e delle maggiorazioni e

indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale o per i turni.

L’articolo 1, comma 7, della legge di bilancio 2026, per favorire

ladeguamento salariale al costo della vita e rafforzare il legame tra produttività e

salario, introduce unimposta sostitutiva pari al 5 per cento per i lavoratori

dipendenti privati, sugli incrementi retributivi, corrisposti nell’anno 2026, in

attuazione dei contratti collettivi sottoscritti negli anni 2024, 2025 e 2026.

Per il medesimo anno 2026, i commi 10 e 11 del richiamato articolo 1 della

legge di bilancio 2026 prevedono l’applicazione di unimposta sostitutiva, con

aliquota pari al 15 per cento, alle maggiorazioni e alle indennità per lavoro

notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e alle indennità inerenti al lavoro

a turni, fino a un limite massimo del relativo imponibile pari a 1.500 euro.

Come si legge nella relazione illustrativa, si tratta di misure che si

inseriscono all’interno di un più ampio quadro d’intervento coerente con quanto

previsto dalla legge 26 settembre 2025, n. 144, recante «Deleghe al Governo in

materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva nonché di

procedure di controllo e informazione».

Per semplicità espositiva, nel prosieguo del documento i riferimenti

normativi relativi alla legge di bilancio 2026 sono effettuati direttamente ai commi

dell’articolo 1.

1. Incrementi retributivi dei rinnovi contrattuali

Il comma 7 della legge di bilancio 20261 prevede che gli incrementi

1 Il comma 7 della legge di bilancio 2026 prevede che, al «fine di favorire l’adeguamento salariale al costo

della vita e di rafforzare il legame tra produttività e salario, gli incrementi retributivi corrisposti ai

lavoratori dipendenti nellanno 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024

al 31 dicembre 2026, sono assoggettati, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, a

3

retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti nellanno 2026, in attuazione di

rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, sono

assoggettati, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, a unimposta

sostitutiva dellimposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle

addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento.

Limposta sostitutiva si applica ai lavoratori del settore privato2 con un

reddito di lavoro dipendente, nellanno 2025, non superiore a 33.000 euro. Nella

verifica del predetto limite reddituale devono essere inclusi tutti i redditi di lavoro

dipendente percepiti dal lavoratore nel periodo d’imposta 2025, anche se derivanti

da più rapporti di lavoro3.

L’imposta sostitutiva si applica agli incrementi retributivi corrisposti

nell’anno 2026, in attuazione di rinnovi dei contratti collettivi nazionali sottoscritti

negli anni 2024, 2025 e 2026. Al riguardo, nella relazione illustrativa alla legge di

bilancio 2026 si precisa che la disposizione in commento “interviene in materia di

rinnovi contrattuali, con il duplice obiettivo di assicurare ai lavoratori, in

ossequio a quanto stabilito dall’articolo 36 della Costituzione, trattamenti

retributivi adeguati, nonché di incentivare il rinnovo dei contratti collettivi

nazionali nell’interesse dei lavoratori stessi”. Nella relazione tecnica emerge,

inoltre, che la valutazione delle stime è effettuata prendendo a riferimento i dati

diffusi a luglio dall’ISTAT sui CCNL.

L’imposta sostitutiva riguarda, fermo restando il principio di cassa

allargato4, gli importi corrisposti a partire dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, se

relativi a rinnovi contrattuali sottoscritti nel 2024, 2025 e 2026.

unimposta sostitutiva dellimposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e

comunali pari al 5 per cento. Limposta sostitutiva di cui al primo periodo si applica soltanto ai lavoratori

del settore privato con un reddito di lavoro dipendente, nellanno 2025, non superiore a 33.000 euro».

2 Per la definizione di settore privato, si rinvia ai chiarimenti resi, per quanto compatibili, con la circolare

n. 28/E del 15 giugno 2016, concernente “Premi di risultato e welfare aziendale”, paragrafo 1.1.1.

3

Al riguardo, si rinvia ai chiarimenti resi, per quanto compatibili, con la circolare n. 28/E del 2016,

paragrafo 1.1.2.

4 Al riguardo, l’articolo 51, comma 1, ultimo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato

con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) prevede che si considerano

«… percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro

entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono».

4

Sono esclusi, quindi, dall’agevolazione gli importi derivanti dai medesimi

rinnovi, ma erogati prima del 1° gennaio 2026. Nondimeno, si ritiene che, qualora

l’erogazione degli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali,

sottoscritti nel 2024, 2025 e 2026, in virtù di previsioni contrattuali, sia distribuita

in più anni, l’imposta sostitutiva si applichi comunque alle tranche di incremento

corrisposte dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, ancorché la loro erogazione sia

iniziata precedentemente.

A titolo d’esempio si consideri l’ipotesi di un rinnovo di un CCNL stipulato

il 22 aprile 2025, che preveda un aumento mensile complessivo stimato di 200

euro, diviso nelle seguenti rate:

27,00 euro dal 1° giugno 2025;

53,00 euro dal 1° giugno 2026;

59,00 euro dal 1° giugno 2027;

61,00 euro dal 1° giugno 2028.

In tal caso, l’imposta sostitutiva si applica agli importi erogati dal 1°

gennaio al 31 dicembre 2026 riferiti alle rate mensili del 2025 e del 2026 (27 euro

da gennaio a maggio 2026, 27 euro più 53 euro da giugno a dicembre 2026).

Con riferimento all’ambito applicativo dell’imposizione agevolata, in

considerazione del dettato normativo, si ritiene che l’agevolazione si applichi ai

soli incrementi retributivi, previsti dai rinnovi contrattuali interessati, che

confluiscono nella retribuzione diretta, vale a dire le dodici mensilità della

retribuzione, la tredicesima e la quattordicesima mensilità. Sono, altresì, inclusi

nell’applicazione dell’imposta sostitutiva gli istituti retributivi indiretti interessati

dai medesimi incrementi retributivi quali le assenze, per la sola parte integrata dal

datore di lavoro, che danno diritto alla conservazione del posto di lavoro (malattia,

maternità/paternità, infortunio).

Rimangono sempre esclusi gli scatti di anzianità e le somme corrisposte per

prestazioni aggiuntive all’ordinaria attività come, ad esempio, le ore di lavoro

superiori al normale orario che godono di maggiorazioni o le indennità e le

maggiorazioni per lavoro notturno o festivo e le indennità di turno.

5

Restano, altresì, escluse dall’ambito applicativo della norma in commento

le somme che, seppur disposte dal rinnovo contrattuale, sono erogate una tantum

al fine di dare integrale copertura al periodo di carenza contrattuale, atteso che le

stesse hanno carattere straordinario, nonché il trattamento di fine rapporto (TFR)

trattandosi di un elemento della retribuzione il cui pagamento è differito a un

momento successivo rispetto a quello della prestazione lavorativa.

Qualora gli aumenti previsti dal rinnovo contrattuale assorbano l’importo

riconosciuto al dipendente a titolo di superminimo5, si ritiene che anche

quest’ultimo possa beneficiare dell’agevolazione sui predetti incrementi

retributivi.

Nel caso in cui l’aumento contrattuale riguardi i redditi di lavoratori

dipendenti che godono del regime agevolativo previsto per il rientro in Italia di

ricercatori residenti all’estero6 e per i lavoratori impatriati7, si ritiene che la misura

5

I contratti collettivi di lavoro possono prevedere che al dipendente, che nello svolgimento dei propri

compiti abbia dimostrato di possedere doti di esperienza, di autonomia, di responsabilità, capacità di

coordinamento e innovative, sia riconosciuto un aumento professionale (cd. superminimo) di importo

minimo lordo mensile per tredici mensilità.

6

L’articolo 44, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla

legge 30 luglio 2010, n. 122, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di

competitività economica», stabilisce che ai fini «delle imposte sui redditi è escluso dalla formazione del

reddito di lavoro dipendente o autonomo il novanta per cento degli emolumenti percepiti dai docenti e dai

ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti

allestero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza allestero presso centri di ricerca

pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che vengono a svolgere la loro attività

in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato».

7 L’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, recante «Attuazione della riforma

fiscale in materia di fiscalità internazionale», prevede che i «redditi di lavoro dipendente, i redditi

assimilati a quelli di lavoro dipendente, i redditi di lavoro autonomo derivanti dallesercizio di arti e

professioni prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi

dicembre 1986, n. 917, entro il limite annuo di 600.000 euro concorrono alla formazione del reddito

complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) i lavoratori si impegnano a risiedere fiscalmente in Italia per un periodo di tempo corrispondente a

quello di cui al comma 3, secondo periodo;

b) i lavoratori non sono stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi dimposta precedenti il loro

trasferimento. Se il lavoratore presta lattività lavorativa nel territorio dello Stato in favore dello stesso

soggetto presso il quale è stato impiegato all’estero prima del trasferimento oppure in favore di un soggetto

appartenente al suo stesso gruppo, il requisito minimo di permanenza all’estero è di:

1) sei periodi dimposta, se il lavoratore non è stato in precedenza impiegato in Italia in favore

dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo;

2) sette periodi dimposta, se il lavoratore, prima del suo trasferimento allestero, è stato

impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso

gruppo;

c) lattività lavorativa è prestata per la maggior parte del periodo dimposta nel territorio dello Stato;

6

agevolativa in commento si applichi alla sola quota imponibile dell’aumento

contrattuale.

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del TUIR, i

redditi assoggettati a tassazione con l’imposta sostitutiva non concorrono alla

formazione del reddito complessivo e, pertanto, non rilevano ai fini della

determinazione delle detrazioni a esso commisurate. Ai fini del riconoscimento del

trattamento integrativo di cui all’articolo 1 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3,

convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, recante «Misure

urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente», il reddito

di lavoro dipendente che è assoggettato a imposta sostitutiva ai sensi del comma 7

della legge di bilancio 2026 va computato nel reddito complessivo da lavoro

dipendente, per verificare se l’imposta lorda determinata in relazione a

quest’ultimo è superiore alla relativa detrazione da lavoro dipendente8. In caso

contrario, infatti, si realizzerebbe una penalizzazione per il lavoratore dipendente,

in contrasto con quella che è, per espressa previsione normativa, la finalità della

disposizione, ossia quella «di favorire l’adeguamento salariale al costo della vita

e di rafforzare il legame tra produttività e salario».

Per fruire della tassazione con imposta sostitutiva, il lavoratore dipendente

non deve presentare una specifica istanza, mentre è riconosciuta al medesimo la

possibilità di avvalersi della tassazione ordinaria, attraverso unespressa rinuncia

scritta dell’imposizione sostitutiva.

Al fine di consentire al sostituto d’imposta di verificare la spettanza

dell’agevolazione, nell’ipotesi in cui il lavoratore abbia svolto nel 2025 una o più

attività di lavoro dipendente con datori di lavoro diversi, lo stesso comunica

d) i lavoratori sono in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal

svolto unattività di ricerca anche applicata nellambito delle tecnologie di intelligenza artificiale». Il

successivo comma 9 stabilisce che per «i soggetti che hanno trasferito la loro residenza anagrafica in Italia

entro il 31 dicembre 2023 ovvero, per i rapporti di lavoro sportivo, che hanno stipulato il relativo contratto

entro la stessa data» continua ad applicarsi la disciplina di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 14

settembre 2015, n. 147, e all’articolo 5, commi 2bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.

34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

8 Cfr. la circolare n. 29/E del 14 dicembre 2020, concernente “Riduzione della pressione fiscale sul lavoro

dipendente”, paragrafo 1.

7

all’attuale datore di lavoro le informazioni relative ai redditi derivanti dagli altri

rapporti di lavoro, attraverso la consegna delle certificazioni uniche (CU) o, in

mancanza, tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi

dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.

445.

Si precisa, al riguardo, che, qualora il lavoratore percepisca redditi di lavoro

dipendente non assoggettati a ritenuta fiscale perché privo di un sostituto

d’imposta (ad esempio il lavoratore domestico), egli può beneficiare della misura

agevolativa sugli aumenti contrattuali nella dichiarazione dei redditi relativa

all’anno d’imposta 2026.

Resta fermo che in sede di dichiarazione dei redditi il dipendente è tenuto a

far concorrere al reddito complessivo i redditi che, per qualsiasi motivo, siano stati

eventualmente assoggettati a imposta sostitutiva, pur in assenza dei presupposti

richiesti dalla legge. Del pari, il dipendente utilizza la dichiarazione dei redditi per

assoggettare gli emolumenti alla tassazione ordinaria nel caso in cui la ritenga più

conveniente.

L’imposta sostitutiva è applicata dal sostituto d’imposta, che deve versarla

utilizzando i codici tributo istituiti con la risoluzione n. 3/E del 29 gennaio 20269.

Il comma 12 della legge di bilancio 2026 prevede, infine, che per

laccertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso riguardanti la predetta

9 Sono istituiti i seguenti codici tributo:

“1075” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sugli

incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti – Sostituto di imposta – articolo 1, comma 7,

legge 30 dicembre 2025, n. 199”;

“1609” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sugli

incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti dovuta in Sicilia e versata fuori regione –

Sostituto di imposta – articolo 1, comma 7, legge 30 dicembre 2025, n. 199”;

“1926” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sugli

incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti dovuta in Sardegna e versata fuori regione

– Sostituto di imposta – articolo 1, comma 7, legge 30 dicembre 2025, n. 199”;

“1927” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sugli

incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti dovuta in Valle d’Aosta e versata fuori

regione – Sostituto di imposta – articolo 1, comma 7, legge 30 dicembre 2025, n. 199”;

“1310” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sugli

incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta

e dovuta fuori dalla regione in cui è effettuato il versamento – Sostituto di imposta – articolo 1, comma

7, legge 30 dicembre 2025, n. 199”.

8

imposta sostitutiva si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia

di imposte sui redditi.

2. Maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni

di riposo settimanale e indennità di turno

I commi 1010 e 1111 della legge di bilancio 2026 hanno introdotto, per l’anno

2026, misure fiscali di favore con riferimento alle maggiorazioni e alle indennità

per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e alle indennità

inerenti al lavoro a turni.

In particolare, il comma 10 prevede un’imposizione sostitutiva dell’IRPEF

e delle addizionali regionali e comunali, pari al 15 per cento:

per le maggiorazioni e indennità corrisposte dal datore di lavoro in

relazione al lavoro notturno, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del

decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 6612, e dei contratti collettivi

10

Il comma 10 della legge di bilancio 2026 prevede che, per «il periodo d’imposta 2026, salva espressa

rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono assoggettate a unimposta sostitutiva dellimposta sul reddito

delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento le somme corrisposte,

entro il limite annuo di 1.500 euro, ai lavoratori dipendenti a titolo di:

a) maggiorazioni e indennità per lavoro notturno ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto

legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e dei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL);

b) maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale,

come individuati dai CCNL;

c) indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni, previsti dai CCNL».

11 Il comma 11 della legge di bilancio 2026 prevede che le «disposizioni di cui al comma 10 sono applicate

dai sostituti dimposta del settore privato, escluse le attività di cui al comma 18, nei confronti dei titolari

di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nellanno 2025, a 40.000 euro. Se il sostituto

dimposta tenuto ad applicare limposta sostitutiva non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica

dei redditi per lanno precedente, il lavoratore attesta per iscritto limporto del reddito di lavoro

dipendente conseguito nel medesimo anno. Non rientrano nellambito di applicazione dellimposta

sostitutiva i compensi che, ancorché denominati come maggiorazioni o indennità, sostituiscono in tutto o

in parte la retribuzione ordinaria. Ai fini del limite annuo di cui al comma 10 non concorrono i premi di

risultato e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili assoggettati alle disposizioni dell’articolo

1, commi 182 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Restano ferme le ordinarie regole

contributive in materia previdenziale e assistenziale, salvo quanto diversamente previsto dai CCNL e dalla

normativa vigente».

12 Secondo cui agli «effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intende per:

a) «orario di lavoro»: qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di

lavoro e nellesercizio della sua attività o delle sue funzioni;

b) «periodo di riposo»: qualsiasi periodo che non rientra nellorario di lavoro;

c) «lavoro straordinario»: è il lavoro prestato oltre lorario normale di lavoro così come definito

all’articolo 3;

d) «periodo notturno»: periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti lintervallo tra la mezzanotte

e le cinque del mattino;

9

nazionali di lavoro (CCNL);

per le maggiorazioni e indennità corrisposte per lavoro svolto nei giorni

festivi e di riposo, come individuati dai CCNL; sul punto, stante il tenore

letterale della norma, il “riposo settimanale” è quello individuato dai

CCNL, a prescindere dalla circostanza per cui lo stesso coincida, o

meno, con la domenica;

per le indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a

turni, previsti dai CCNL; quanto alla nozione di turno, la stessa è

rinvenibile nelle previsioni di cui all’articolo 1, comma 2, lettera f), del

d.lgs. n. 66 del 2003, nonché nell’ambito di eventuali specifiche

regolamentari e organizzative rinvenibili nella contrattazione collettiva

nazionale.

Al riguardo, si ritiene che rientrino nell’ambito applicativo della

disposizione agevolativa le indennità di reperibilità previste dai CCNL in relazione

alle tre tipologie di lavoro sopra elencate.

e) «lavoratore notturno»:

1) qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro

giornaliero impiegato in modo normale;

2) qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro

secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro. In difetto di disciplina collettiva è considerato

lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga, per almeno tre ore, lavoro notturno per un minimo di

ottanta giorni lavorativi all’anno; il suddetto limite minimo è riproporzionato in caso di lavoro a tempo

parziale;

f) «lavoro a turni»: qualsiasi metodo di organizzazione del lavoro anche a squadre in base al quale dei

lavoratori siano successivamente occupati negli stessi posti di lavoro, secondo un determinato ritmo,

compreso il ritmo rotativo, che può essere di tipo continuo o discontinuo, e il quale comporti la necessità

per i lavoratori di compiere un lavoro a ore differenti su un periodo determinato di giorni o di settimane;

g) «lavoratore a turni»: qualsiasi lavoratore il cui orario di lavoro sia inserito nel quadro del lavoro a

turni;

h) «lavoratore mobile»: qualsiasi lavoratore impiegato quale membro del personale viaggiante o di volo

presso una impresa che effettua servizi di trasporto passeggeri o merci, sia per conto proprio che per conto

di terzi su strada, per via aerea o per via navigabile, o a impianto fisso non ferroviario;

i) «lavoro offshore»; lattività svolta prevalentemente su una installazione offshore (compresi gli impianti

di perforazione) o a partire da essa, direttamente o indirettamente legata alla esplorazione, alla estrazione

o allo sfruttamento di risorse minerali, compresi gli idrocarburi, nonché le attività di immersione collegate

a tali attività, effettuate sia a partire da una installazione offshore che da una nave;

l) «riposo adeguato»: il fatto che i lavoratori dispongano di periodi di riposo regolari, la cui durata è

espressa in unità di tempo, e sufficientemente lunghi e continui per evitare che essi, a causa della

stanchezza della fatica o di altri fattori che perturbano la organizzazione del lavoro, causino lesioni a se

stessi, ad altri lavoratori o a terzi o danneggino la loro salute, a breve o a lungo termine;

m) «contratti collettivi di lavoro»: contratti collettivi stipulati da organizzazioni sindacali dei lavoratori

comparativamente più rappresentative».

10

Le predette somme, erogate nell’anno 2026, sono soggette a imposta

sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, entro il limite

annuo di 1.500 euro.

Restano, invece, escluse dall’ambito applicativo della disposizione le

somme erogate in base agli accordi territoriali e aziendali, nonché gli istituti

retributivi indiretti, a carico del datore di lavoro, nel caso di assenza dal lavoro

(malattia, maternità/paternità, infortuni), o quelli differiti (TFR), o ancora le voci

riguardanti la retribuzione diretta ordinaria (quindi anche la tredicesima e la

quattordicesima mensilità).

Restano altresì escluse le somme corrisposte, a qualsiasi titolo, per lavoro

straordinario, eccetto che festivo o notturno, nonché, ai sensi del comma 11, i

compensi che, ancorché denominati come maggiorazioni o indennità,

sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria. Sono, difatti, interessati

dalla disciplina in esame esclusivamente gli importi “aggiuntivi” collegati agli

istituti richiamati, ove previsti dal CCNL, rispetto alla retribuzione ordinaria

percepita dai lavoratori, ferma restando l’esclusione delle somme relative a lavoro

straordinario.

Il comma 11 della legge di bilancio 2026 prevede che l’agevolazione in

commento non si applica ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di

alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli

stabilimenti termali, ai quali è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, ai

sensi del comma 18 della predetta legge di bilancio13.

Per fruire della tassazione agevolata, il lavoratore dipendente non deve

presentare una specifica istanza. Per espressa previsione normativa, è, invece,

riconosciuta al medesimo la possibilità di avvalersi della tassazione ordinaria,

13 Il comma 18 della legge di bilancio 2026 prevede che, al fine di «garantire la stabilità occupazionale e

di sopperire alleccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, per il

periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2026, ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e

bevande, di cui allarticolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, e ai lavoratori del comparto del turismo,

ivi inclusi gli stabilimenti termali, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre

alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro

notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66,

effettuate nei giorni festivi».

11

attraverso unespressa rinuncia scritta dell’imposizione sostitutiva.

L’imposta sostitutiva è applicata, ai sensi del comma 11, dai sostituti

d’imposta del settore privato14, nei confronti dei titolari di reddito di lavoro

dipendente di importo non superiore, nellanno 2025, a 40.000 euro. Nella verifica

del predetto limite reddituale devono essere inclusi tutti i redditi di lavoro

dipendente percepiti dal lavoratore nel periodo d’imposta 2025, anche se derivanti

da più rapporti di lavoro15.

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del TUIR, i

redditi assoggettati a tassazione con l’imposta sostitutiva non concorrono alla

formazione del reddito complessivo e, pertanto, non rilevano ai fini della

determinazione delle detrazioni a esso commisurate. Come già illustrato con

riferimento alla disposizione di cui al comma 7, per evitare penalizzazioni, ai fini

del riconoscimento del trattamento integrativo di cui all’articolo 1 del d.l. n. 3 del

2020, il reddito di lavoro dipendente che è assoggettato a imposta sostitutiva ai

sensi del comma 10 della legge di bilancio 2026 va computato nel reddito

complessivo da lavoro dipendente, per verificare se l’imposta lorda determinata in

relazione a quest’ultimo è superiore alla relativa detrazione da lavoro dipendente16.

Il citato comma 11 della legge di bilancio 2026 dispone che, laddove il

sostituto dimposta, tenuto ad applicare limposta sostitutiva, sia diverso da quello

che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi (CU) per lanno precedente, il

lavoratore attesta per iscritto limporto del reddito di lavoro dipendente conseguito

nel medesimo anno. Si ritiene, al riguardo, che l’attestazione del predetto importo

debba essere resa tramite la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi

dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000 e possa essere sostituita dalla consegna,

all’attuale datore di lavoro, delle certificazioni uniche (CU) relative a ciascun

precedente rapporto di lavoro svolto nell’anno 2025.

Qualora il lavoratore percepisca redditi di lavoro dipendente non

14 Cfr. nota n. 2.

15 Cfr. nota n. 3.

16 Cfr. la circolare n. 29/E del 2020, paragrafo. 1.

12

assoggettati a ritenuta fiscale perché privo di un sostituto d’imposta (ad esempio il

lavoratore domestico), può beneficiare della detassazione delle maggiorazioni e

delle indennità per lavoro notturno e festivo e delle indennità di turno nella

dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta di riferimento.

L’imposta sostitutiva si applica alle somme erogate, nell’anno 2026, fermo

restando il rispetto del c.d. principio di cassa allargato17, a titolo di maggiorazioni

e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e di

indennità di turno, entro il limite annuo complessivo di 1.500 euro. Tale limite

annuo rappresenta una franchigia e, pertanto, le somme eccedenti concorrono al

reddito e sono tassate secondo le modalità ordinarie.

Al riguardo, il comma 11 prevede che, ai fini del limite annuo di 1.500 euro,

non concorrono i premi di risultato e le somme erogate a titolo di partecipazione

agli utili assoggettati all’imposta sostitutiva disciplinata all’articolo 1, commi 182

e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 20818.

Il dipendente è, in ogni caso, tenuto a comunicare al sostituto d’imposta

l’insussistenza del diritto ad avvalersi del regime sostitutivo nelle ipotesi in cui,

nel corso del 2026, abbia intrattenuto altri rapporti di lavoro dipendente e percepito

somme già assoggettate a imposta sostitutiva, superando in tal modo il limite di

1.500 euro stabilito dalla norma.

Resta fermo che in sede di dichiarazione dei redditi il dipendente è tenuto a

far concorrere al reddito complessivo i redditi che, per qualsiasi motivo, siano stati

eventualmente assoggettati a imposta sostitutiva, pur in assenza dei presupposti

richiesti dalla legge. Del pari, il dipendente utilizza la dichiarazione dei redditi per

17 Cfr. nota n. 4.

18

Secondo cui, salva «espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggetti a una imposta

sostitutiva dellimposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10

per cento, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi, i premi di risultato di ammontare

variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed

innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con il decreto di cui al comma 188, nonché

le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa». Il comma 9 della legge di bilancio

2026 prevede che ai «premi di produttività e alle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili di cui

allarticolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, erogati negli anni 2026 e 2027, limposta

sostitutiva ivi prevista è applicabile, entro il limite di importo complessivo di 5.000 euro, con laliquota

ridotta all1 per cento».

13

assoggettare gli emolumenti alla tassazione ordinaria nel caso in cui la ritenga più

conveniente.

L’imposta sostitutiva è applicata dal sostituto d’imposta, che deve versarla

utilizzando i codici tributo istituiti con risoluzione n. 2/E del 29 gennaio 202619.

Il comma 12 prevede, inoltre, che per l’accertamento, la riscossione, le

sanzioni e il contenzioso riguardanti la predetta imposta sostitutiva si applicano, in

quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

***

Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi

enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni

provinciali e dagli Uffici dipendenti.

IL DIRETTORE DELLAGENZIA

Vincenzo Carbone

Firmato digitalmente

19 Sono istituiti i seguenti codici tributo:

“1076” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali su

maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, nei giorni festivi e a turni – Sostituto di imposta –

articolo 1, commi 10 e 11, legge 30 dicembre 2025, n. 199”;

“1610” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali su

maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, nei giorni festivi e a turni dovuta in Sicilia e versata

fuori regione – Sostituto di imposta – articolo 1, commi 10 e 11, legge 30 dicembre 2025, n. 199”;

“1929” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali su

maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, nei giorni festivi e a turni dovuta in Sardegna e versata

fuori regione – Sostituto di imposta – articolo 1, commi 10 e 11, legge 30 dicembre 2025, n. 199”;

“1933” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali su

maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, nei giorni festivi e a turni dovuta in Valle d’Aosta e

versata fuori regione – Sostituto di imposta – articolo 1, commi 10 e 11, legge 30 dicembre 2025, n.

199”;

“1311” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali su

maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, nei giorni festivi e a turni versata in Sicilia, Sardegna

e Valle d’Aosta e dovuta fuori dalla regione in cui è effettuato il versamento – Sostituto di imposta –

articolo 1, commi 10 e 11, legge 30 dicembre 2025, n. 199”.

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