Superamento dei 150.000 euro: effetti sul concordato preventivo biennale per i forfetari

Con Risposta n. 87 del 30 marzo l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in materia di concordato preventivo biennale (CPB) con riferimento ai contribuenti in regime forfetario, chiarendo gli effetti del superamento delle soglie di ricavi o compensi nel corso del periodo d’imposta.
Il caso riguarda un contribuente che, dopo essere stato in regime forfetario nel 2023, ha aderito al CPB per l’anno d’imposta 2024 in qualità di forfetario, ma nello stesso anno è fuoriuscito dal regime agevolato optando, per il medesimo periodo d’imposta, per il c.d. regime semplificato. L’istante ha quindi chiesto se, in presenza di compensi superiori a 150.000 euro nel 2024, fosse comunque possibile mantenere gli effetti del CPB nel 2024.

Nel proprio parere, l’Agenzia delle Entrate ha innanzitutto chiarito che il passaggio dal regime forfetario a quello semplificato per opzione non costituisce causa di esclusione né di cessazione dal CPB. Tuttavia, avendo aderito al concordato in qualità di contribuente forfetario, il soggetto sarà tenuto ad applicarne le corrispondenti regole, anche ai fini dell’individuazione delle cause di cessazione del CPB.

Posto ciò, spiegano le Entrate, trova applicazione l’articolo 32 del decreto legislativo n. 13 del 2024, secondo cui il concordato cessa di produrre effetti nel periodo d’imposta in cui si verifica il superamento della soglia di ricavi o compensi prevista per i forfetari, aumentata del 50 per cento, ossia pari a 150.000 euro.

Pertanto, se il contribuente forfetario dichiara ricavi o compensi superiori all’importo di 100.000 euro ma comunque non eccedenti l’importo di 150.000 euro, si avrà la fuoriuscita immediata (ossia, nel corso dello stesso anno in cui il limite di 100.000 euro è superato) dal Regime Forfetario, ma non anche dal CPB, che continuerà così a produrre i propri effetti. 
Invece, il superamento della soglia dei 150.000 euro determinerà non solo l’immediata fuoriuscita dal Regime Forfetario, ma il CPB cesserà di produrre i suoi effetti, come previsto dall’articolo 32, comma 1, lettera b­-bis), del Dl n. 13/2024.
 
Nel caso concreto, dunque, al contribuente si applicheranno le disposizioni del decreto legislativo n. 13/2024 relative ai soggetti forfetari e, poiché ha dichiarato ricavi o compensi superiori a 150.000 euro nel 2024, si configurerà la causa di cessazione del CPB prevista dall’articolo 32, comma 1, lettera b-bis) dello stesso decreto, con effetto immediato per l’anno 2024.

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