Le assemblee cosiddette totalitarie, a determinate condizioni, sono atte a deliberare pur in assenza di regolare convocazione. Nella normativa in vigore fino al 31 dicembre 2003 le assemblee erano considerate totalitarie se constava la presenza di soci rappresentanti l’intero Capitale sociale e tutti gli amministratori e i componenti del Collegio sindacale.
Con la riforma del 2004 l’assemblea della SRL è da considerarsi totalitaria quando ad essa partecipano soci rappresentanti l’intero capitale sociale e sono presenti o informati gli organi amministrativi e di controllo (art. 2479-bis, comma 5).
L’assemblea totalitaria è atta a deliberare pur in assenza di regolare convocazione qualora nessun intervenuto si opponga alla trattazione degli argomenti.
Quanto appena detto in merito alla costituzione delle assemblee totalitarie si riferisce ai casi in cui lo statuto (atto costitutivo) nulla disponga in merito alle assemblee totalitarie oppure richiami le norme di legge. Viceversa dovrà farsi riferimento a quanto previsto dalla disciplina statutaria.
Nella bozza proposta le opzioni, le alternative e in generale ciò che deve essere inserito o eliminato è fra parentesi quadre così come le eventuali ulteriori opzioni.