Ai sensi dell’art. 2475 C.C. quando l’amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione. L’atto costitutivo può tuttavia prevedere, salvo quanto disposto nell’ultimo comma del presente articolo, che l’amministrazione sia ad esse affidata disgiuntamente (art. 2257) oppure congiuntamente (art. 2258).
Ai sensi dell’art. 2257 C.C. se l’amministrazione spetta disgiuntamente, ciascun amministratore ha diritto di opporsi all’operazione che un altro voglia compiere, prima che sia compiuta. In tal caso la decisione è rimessa ai soci su iniziativa degli amministratori.
Nella bozza proposta le opzioni, le alternative e in generale ciò che deve essere inserito o eliminato è fra parentesi quadre così come le eventuali ulteriori opzioni.