Non è richiesta una forma determinata né per la costituzione dell’Associazione non riconosciuta, né per i singoli contratti di adesione.
Solo quando all’atto della Costituzione o della singola adesione vi siano conferimenti di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari per un tempo eccedente i nove anni o per un tempo indeterminato, è obbligatoria la forma dell’Atto Pubblico o della Scrittura Privata a pena di nullità (art. 1350 Codice civile).
In tutti gli altri casi si può ricorrere all’Atto Pubblico, alla Scrittura Privata o anche ad un accordo verbale, purché venga espressa da più persone l’intenzione di svolgere in modo continuativo un’attività di comune interesse e di destinare a tale scopo un’organizzazione e i mezzi patrimoniali necessari.