In particolare, viene chiarito:
- l’ambito applicativo delle deroghe previste dal D.L. n. 11/2023, a fronte del generale divieto di opzione;
- il nuovo perimetro della responsabilità solidale del cessionario del credito, analizzando le ipotesi al ricorrere delle quali il fornitore o il cessionario del credito non concorrono nella violazione per colpa grave e nelle quali, quindi, non si configura la responsabilità in solido con il beneficiario della detrazione, nei casi di carenza dei presupposti costitutivi della stessa;
- le modalità e le tempistiche per il versamento dell’importo pari a 250 euro per ciascuna comunicazione tardiva previsto ai fini del perfezionamento della remissione in bonis.
Vengono inoltre fornite delle precisazioni sul divieto di acquisto per le pubbliche amministrazioni dei crediti d’imposta derivanti dalle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, nonché sulla facoltà, per il cessionario del credito che non abbia la capienza per utilizzare in compensazione la quota annuale di credito d’imposta acquistato, di ripartire detta quota in ulteriori dieci rate annuali di pari importo.