Nel caso in cui il lavoratore sia iscritto contemporaneamente a una delle gestioni previdenziali dell’INPS e a uno degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, la domanda di accesso all’indennità una tantum dovrà essere presentata esclusivamente all’INPS.
Se il lavoratore autonomo è iscritto esclusivamente presso altri enti di previdenza obbligatoria, potrà trasmettere la richiesta direttamente a tali enti e non all’INPS.
Per beneficiare della prestazione, per un importo pari a € 200, i richiedenti devono avere percepito un reddito complessivo lordo non superiore a € 35.000 nel periodo d’imposta 2021 e non devono aver fruito del bonus € 200 disciplinato dagli articoli 31 e 32 del decreto Aiuti.
Ove i richiedenti, nel medesimo periodo d’imposta, abbiano percepito – e quindi dichiarino – un reddito complessivo lordo non superiore a € 20.000, in ottemperanza al decreto-legge Aiuti-ter, l’indennità sarà maggiorata di € 150, per un importo complessivo di € 350.
I richiedenti, al 18 maggio 2022, devono inoltre:
– essere già iscritti alla gestione autonoma;
– essere titolari di partita IVA attiva;
– aver versato almeno un contributo nella gestione d’iscrizione per il periodo di competenza dal 1° gennaio 2020 (con scadenza di versamento al 18 maggio 2022);
– non essere titolari di trattamenti pensionistici diretti.
Per coadiuvanti e coadiutori la titolarità della partita IVA e il versamento contributivo ricadono sulla posizione del titolare della posizione aziendale. Per i soci/componenti di studi associati, la titolarità della partita IVA dovrà essere riscontrata in capo alla società/studio associato presso cui operano.
Abbiamo predisposto:
– una lettera al cliente per illustrare i requisiti e le modalità di accesso al bonus;
– un breve tutorial costruito dalle schermate del sito INPS.