Il comma 11 dell’articolo 119 del D.L. Rilancio specifica infatti che il visto di conformità attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, mentre al comma 13 è previsto che il soggetto che appone il visto di conformità verifica l’esistenza delle attestazioni tecniche previste.
La verifica di conformità ha, pertanto, una connotazione essenzialmente formale con riguardo alla corrispondenza fra il credito/detrazione dichiarato, la relativa documentazione ed in particolare le attestazioni tecniche e le norme che ne disciplinano la spettanza.
Per facilitare il compito al soggetto che rilascia il visto abbiamo predisposto:
una check list per la verifica delle condizioni soggettive e oggettive e l’analisi della documentazione
un modello di incarico specifico che il contribuente rilascia al professionista incaricato
e un modello di attestazione/visto che il professionista incaricato rilascia al contribuente al termine dell’incarico.
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