L’ente locale, inoltre, può intervenire sulla disciplina tributaria solo entro i limiti dettati dal legislatore (attività regolamentare di competenza del consiglio), e non è possibile procedere ad una rateizzazione in mancanza di una specifica disposizione regolamentare.
Non è, pertanto, sufficiente l’accordo con il creditore per derogare al criterio di imputazione contabile della spesa e al principio di indisponibilità dell’obbligazione tributaria.
Questa pubblicazione ripercorrerà lo svolgimento dei fatti caratterizzanti il riconoscimento, ai sensi della lettera e) comma 1 dell’art. 194 del D. Lgs. 267/2000, di un debito fuori bilancio relativo alla gestione dei rifiuti degli anni 2017 e 2018, e la copertura finanziaria del debito con il piano finanziario della TA.RI. per l’esercizio finanziario 2019.
Saranno esaminate le scelte operate in quella occasione, ricostruendo la cornice normativa all’interno della quale sono stati adottati i provvedimenti amministrativi.