L’art. 2556 c.c., infatti, dispone che gli atti di trasferimento della proprietà o del godimento dell’azienda debbono essere provati per iscritto, e debbono essere trascritti nel registro delle imprese.
Tali atti hanno conseguenze di estrema importanza, consistenti nel divieto di concorrenza (art. 2557 c.c.) e nella successione da parte dell’acquirente nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda stessa che non abbiano carattere personale.
Questo tipo di impostazione, privilegia, come è logico che sia, la continuità nel funzionamento, e sono espressione immediata della funzione strumentale dell’azienda rispetto all’impresa.