Avviso di convocazione dell’assemblea da parte del collegio sindacale in caso di fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere
Nello svolgimento della funzione di vigilanza, il Collegio Sindacale, ricorrendone i presupposti, convoca l’assemblea dei soci formulando, se del caso, proposte e osservazioni. (Rif. Art. 151, co. 2, t.u.f.; artt. 2406, 2408 c.c.).I sindaci, allorché provvedano a convocare l’assemblea dei soci, sono tenuti a darne preventiva comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione.Il potere-dovere di convocazione dell’assemblea dei soci è attribuito al Collegio Sindacale ed anche a due o più sindaci (e dunque non ad un solo sindaco individualmente); tuttavia, è auspicabile, stante la natura collegiale dell’organo di controllo, che il potere in esame sia esercitato, in via primaria, collegialmente.
Nella bozza proposta le opzioni, le alternative e in generale ciò che deve essere inserito o eliminato è fra parentesi quadre così come le eventuali ulteriori opzioni.