Cessione partecipazioni pervenute gratuitamente

Nel caso della cessione di una partecipazione pervenuta a titolo gratuito, il costo cui far riferimento è diverso, a seconda che la stessa sia pervenuta per donazione oppure per successione. Art. 68, c.6 del TUIR.
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Provenienza donativa
In questo caso il costo fiscale della partecipazione è lo stesso che ha il donante, a nulla influendo il fatto che l’atto di donazione sia esente o meno. 
In questo senso, vedasi anche la  risposta ad interpello n. 114 del 23 maggio 2024.
In presenza di rivalutazione del valore della partecipazione effettuata dal donante, ne consegue che tale nuovo valore avrà effetto anche in capo al donatario.
Si osserva come, in presenza di donazione della nuda proprietà, cui sia poi seguito il consolidamento dell’usufrutto, del valore di questo ultimo non si tiene conto. Tesi dell’Amministrazione finanziaria che non ci pare del tutto convincente. (Circ. 6/E/2006 e 12/E/2010).

Provenienza successoria
In questo caso il costo fiscale è pari al  valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell’imposta di successione.
Qualora la successione fosse  esente da imposte, il costo sarà determinato in base al valore normale della partecipazione alla data di apertura della successione. 
E il valore normale, per le partecipazioni in società di capitali non quotate, corrisponde al valore del patrimonio netto della società risultante dall’ultimo bilancio pubblicato antecedentemente all’apertura della successione, tenuto conto dei  movimenti sopravvenuti. Circ. n. 58/E/2003  e Cassazione n. 6915/2003.

Invece, per  i titoli quotati, italiani ed esteri, il valore è determinato in base alla media aritmetica dei prezzi dell’ultimo mese.
Si ricorda che per le  quote delle società di persone, per la determinazione del costo sono da aggiungere tutti gli utili fiscali dichiarati successivamente, detraendo eventuali perdite fiscali, e in ogni caso detraendo gli utili distribuiti, nei limiti di quanto dichiarato.
In presenza di una rivalutazione del valore della partecipazione, tale rivalutazione risulterà, al contrario di quanto accade per le donazioni, del tutto  indifferente per gli eredi.

Tabella di sintesi sulla determinazione del costo delle partecipazioni

Provenienza   Costo
Donativa   Costo di acquisto del donante + imposta sulle donazioni
Successoria Se soggetta ad imposta di successione Valore dichiarato o definito + imposta sulle successioni
Successoria Se non soggetta ad imposta di successione Valore normale alla data di apertura della successione

Conclusione
Nel caso di una vendita di partecipazione pervenuta gratuitamente, il costo cui far riferimento sarà differente, in base alla provenienza donativa oppure successoria.

Nel caso di provenienza donativa, il riferimento andrà sempre fatto al costo sostenuto dal donante, comprese eventuali rivalutazioni.
Nel caso di provenienza successoria, invece, il costo cui far riferimento  corrisponde al valore definito o dichiarato ai fini della stessa imposta di successione, ininfluenti eventuali affrancamenti  effettuati dal de cuius.

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