Autodifesa dell’avvocato: il regime IVA e l’obbligo di ritenuta d’acconto

Quando un avvocato sceglie di difendersi personalmente in giudizio (ai sensi dell’art. 86 c.p.c.), la liquidazione delle spese processuali a carico della controparte soccombente segue regole fiscali specifiche. La recente giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sentenza n. 7356/2024) ha chiarito perché tale operazione sia esclusa dal campo di applicazione dell’IVA, pur mantenendo l'obbligo della ritenuta d'acconto.
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Il regime IVA: perché l’operazione è esclusa dall’ambito IVA:

Secondo la Suprema Corte, la prestazione professionale resa dall’avvocato in favore di sé stesso non è soggetta a IVA per carenza dei presupposti fondamentali previsti dal D.P.R. 633/1972:

  • Mancanza di alterità soggettiva (Art. 3, co. 1): L’art. 3 definisce le prestazioni di servizi come quelle dipendenti da contratti d’opera o obbligazioni di fare “verso corrispettivo”. Nell’autodifesa, la figura del prestatore e quella del cliente coincidono. Senza due soggetti distinti, non esiste un rapporto giuridico sinallagmatico (scambio di prestazioni) rilevante ai fini del tributo.
  • Inapplicabilità della rivalsa (Art. 18): L’art. 18 stabilisce che chi effettua una prestazione imponibile “deve addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario o al committente”. In questo caso, il cliente è l’avvocato stesso, non la parte soccombente. Il soccombente non è la “committente” del servizio, ma è solo tenuta al rimborso delle spese in forza del principio di soccombenza.
  • Autoconsumo professionale (Art. 3, co. 3): La normativa prevede che l’autoconsumo di servizi sia rilevante ai fini IVA solo per gli imprenditori e non per i professionisti. Pertanto, la difesa in proprio è considerata una prestazione gratuita o in regime di autoconsumo “esclusa dall’ambito IVA”.

ATTENZIONE: Nonostante l’esclusione IVA, l’avvocato ha pieno diritto alla liquidazione di onorari e spese. Come confermato dall’Ordinanza n. 33758/2025, la difesa personale prevista dall’articolo 86 del c.p.c. non altera la natura professionale dell’attività svolta.

Documentazione e Ritenuta d’Acconto

Sebbene l’avvocato non sia obbligato a emettere fattura (data l’esclusione dall’ambito IVA), l’incasso costituisce comunque reddito professionale soggetto a tassazione diretta.

Gli obblighi del professionista:

L’avvocato deve documentare la ricezione delle somme tramite l’emissione di una quietanza. Tale documento, unitamente alla copia della sentenza, giustifica l’incasso ai fini delle imposte sui redditi.

Gli obblighi della parte soccombente (Sostituto d’imposta):

La parte soccombente, agendo come sostituto d’imposta, deve applicare sulla somma liquidata la ritenuta d’acconto del 20%, ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. 600/1973.

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 106E/2006, le somme rimborsate all’avvocato autodifeso mantengono la stessa qualificazione fiscale dei compensi corrisposti normalmente dalla parte soccombente direttamente al difensore della parte vittoriosa che ha ottenuto dal giudice la distrazione delle spese processuali a suo diretto favore. La natura di “reddito di lavoro autonomo” non muta, rendendo obbligatoria l’applicazione della ritenuta al momento del pagamento.

 

Le opinioni espresse nel presente contributo sono da ritenersi proprie dell’autore e non si riferiscono in alcun modo alla società di riferimento.

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