La bilancia virtuale: “commerciale” vs “non commerciale”
Il principio è semplice ma spietato: una Pro Loco APS si qualifica come “Ente NON Commerciale” solo se le entrate derivanti da attività non commerciali sono prevalenti (cioè superiori) rispetto a quelle delle attività commerciali nello stesso periodo d’imposta. Se il piatto della bilancia pende verso il commerciale, l’ente diventa fiscalmente commerciale, con l’obbligo di aprire la Partita IVA (se non già presente), iscriversi al Registro Imprese e tenere la contabilità ordinaria.
Cosa mettere sui piatti della bilancia?
Per capire se rischia di “diventare un’impresa”, la Pro Loco dovrà sommare le sue entrate in due colonne distinte:
1. Il piatto “commerciale” (le entrate che pesano negativamente): qui si dovrà inserire:
- Le entrate delle Attività di Interesse Generale se superano i costi oltre il margine del 6% (es. biglietteria di un evento con forte utile). L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che nel computo dei “costi effettivi” (diretti, indiretti, generali, finanziari e tributari) a questo fine rilevanti, non rientrano gli eventuali costi figurativi, come quelli connessi all’utilizzo dei volontari
- I proventi delle “Attività Diverse” (es. vendita di merchandising, affitto sale a terzi)
- Attenzione: le sponsorizzazioni non vanno inserite in questo conteggio! Pur essendo tassate e restando rilevanti per la verifica del limite degli 85.000 € previsto per il regime forfettario, l’art. 79 comma 5 specifica che non rilevano ai fini della prevalenza. La Circolare 1/E del 19 febbraio 2026 chiarisce definitivamente che le sponsorizzazioni sono attività diverse (commerciali) ma, per una scelta normativa volta a tutelare l’autofinanziamento, sono escluse dal calcolo della prevalenza.
2. Il piatto “non commerciale” (le entrate che salvano): qui si dovrà inserire tutto ciò che è istituzionale:
- Quote associative
- Contributi pubblici e liberalità (donazioni)
- Proventi da attività specifiche delle APS (es. bar sociale per soli soci, gite per soci) decommercializzate ex art. 85.
- Raccolte fondi occasionali (es. la pesca di beneficenza o la sagra occasionale, se gestita come raccolta fondi pubblica).
La Circolare dell’Agenzia Entrate n. 1 del 19 febbraio 2026 ha chiarito che, “con riferimento ai proventi derivanti da attività di raccolta fondi, di cui all’articolo 7 del CTS, svolte con carattere di continuità e qualificabili come entrate commerciali in quanto ottenuti nell’ambito di rapporti aventi natura corrispettiva (cessione di beni e prestazioni di servizi), si evidenzia che tali ricavi non sono menzionati né dal comma 5 né dal comma 5?bis) dell’articolo 79 del medesimo Codice. Da ciò si desume che tali attività, pur qualificabili come commerciali, non assumono rilievo nel confronto tra attività commerciali e non commerciali previsto dal citato comma 5. Ai fini della qualificazione fiscale degli enti del Terzo settore, il legislatore ha individuato, nel comma 5?bis) dell’articolo 79 del Codice, esclusivamente le ipotesi di raccolta fondi riconducibili a iniziative occasionali collegate a celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, nonché le liberalità acquisite nell’ambito di raccolte effettuate senza alcuna forma di corrispettività. La scelta normativa risponde all’esigenza di tutelare gli strumenti di autofinanziamento degli ETS, evitando che iniziative finalizzate al mero reperimento di risorse possano incidere sulla qualificazione dell’ente e sull’accesso ai regimi agevolati”.
L’asso nella manica: i proventi figurativi
Molte Pro Loco temono che le entrate commerciali (es. stand gastronomico) superino le quote associative, rendendo l’ente commerciale.
Ma qui interviene una novità fondamentale: i proventi figurativi (Art. 79, comma 5-bis).
Nel piatto “non commerciale” si può aggiungere il valore normale delle attività che la Pro Loco svolge gratuitamente per la comunità.
Esempio: immaginiamo che la Pro Loco organizzi la storica “Rievocazione in Costume” offrendola gratuitamente al paese.
- Costi sostenuti: 5.000 €.
- Ricavi reali: 0 € (è gratis).
- Ma se avesse fatto pagare un biglietto di 10 € a persona per 1.000 spettatori, la Pro Loco avrebbe incassato 10.000 €. Ebbene, ai fini del test, si potranno sommare questi 10.000 € virtuali (valore normale) alle entrate non commerciali. Questo meccanismo premia il volontariato e l’attività gratuita, bilanciando le entrate commerciali necessarie al sostentamento.
Attenzione: per rendere efficace l’utilizzo dei proventi figurativi (Art. 79, comma 5-bis del CTS) all’interno del Test di Commercialità, non è sufficiente un calcolo “virtuale” o estemporaneo basato su stime approssimative. La Pro Loco dovrà essere in grado di documentare oggettivamente questo valore e l’effettiva fruizione del servizio da parte degli utenti. È indispensabile che la Pro Loco predisponga un’apposita sezione all’interno della Relazione di Missione o un prospetto analitico dettagliato da allegare al bilancio d’esercizio.
Tale documentazione deve poggiare su:
- una specifica delibera dell’organo di amministrazione che individui una metodologia di calcolo oggettiva (facendo riferimento ai listini, tariffari e prezzi medi di mercato per servizi analoghi);
- prove tangibili dell’erogazione del servizio gratuito: la Circolare n. 1 del 19 febbraio 2026 ha precisato che per valorizzare i proventi figurativi (es. evento gratuito), l’ente deve acquisire una ricevuta dall’utente che contenga la descrizione del servizio ricevuto. Solo se ciò è impossibile (es. folla in piazza, distribuzione cibo a senzatetto), è ammessa una “idonea documentazione alternativa” (es. dichiarazione dell’ente conservata agli atti).
Solo attraverso questa rigorosa rendicontazione, supportata da strumenti professionali, sarà possibile giustificare correttamente il valore delle attività gratuite e mettersi al riparo da errori di inquadramento fiscale.
TEST COMMERCIALITÀ ETS
Software in MS Excel per supportare gli Enti del Terzo Settore nella verifica del test di commercialità previsto dal nuovo regime fiscale in vigore dal 1° gennaio 2026. Lo strumento consente di valutare la natura commerciale o non commerciale dell’ente applicando i criteri stabiliti dalla riforma.
Scenari e rischi: un esempio numerico
Proviamo a simulare il bilancio di una Pro Loco:
- Entrate Commerciali: stand gastronomico sagra (gestione commerciale) = 40.000 €.
- Entrate Non Commerciali (reali): Quote soci (5.000 €) + Contributo Comune (5.000 €) = 10.000 €.
- Esito provvisorio: 40.000 > 10.000 -> L’ente diventa COMMERCIALE.
Ma se applichiamo i proventi figurativi per le numerose attività gratuite svolte in piazza durante l’anno (concerti, mostre), stimandole per un valore di mercato di 35.000 €:
- Nuovo totale Non Commerciale: 10.000 (reali) + 35.000 (figurativi) = 45.000 €.
- Esito finale: 45.000 > 40.000 -> L’ente rimane NON COMMERCIALE.
Il monitoraggio è vitale
Dal 2026, questo calcolo non potrà essere fatto a posteriori. Se sforate i parametri, il cambio di qualifica (da non commerciale a commerciale) opererà dall’anno successivo (per il periodo transitorio 2026-2027). Tuttavia, mancare questo test significa dover rivoluzionare la gestione amministrativa dell’ente.
Nel prossimo e ultimo articolo, vedremo proprio perché non è più possibile gestire la contabilità “in casa” e quali strumenti professionali serviranno per non naufragare.